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La formazione obbligatoria e il bonus da 500 euro

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Il Miur ha emanato le indicazioni e gli orientamenti per la definizione del piano triennale sulla formazione del personale.

“La Buona Scuola” prevede per tutti i docenti l’obbligo di formazione in servizio, il cosiddetto aggiornamento professionale. Come recita il comma 124 della legge 107, “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.

La legge prevede per i docenti di ruolo l’assegnazione di una Carta elettronica personale dell’importo annuo di 500 euro. L’obiettivo è quello di “responsabilizzare il docente, e di rafforzarne la professionalità in termini di conoscenze, competenze disciplinari e trasversali…” (nota Miur prot. 15219/15 ottobre 2015).

Per l’anno scolastico corrente, in attesa della Carta che verrà assegnata con ogni probabilità l’anno prossimo, nell’immediato i 500 euro del suo importo sono stati assegnati in busta paga a tutti i docenti attualmente in ruolo.

E’ possibile, ma non è ancora stato regolamentato, che i docenti possano utilizzare il bonus da 500 euro per la formazione obbligatoria.

Ricordiamo che le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento, tra cui la stessa Legge 107, le risorse PON-FSE ed altri finanziamenti miur come quelli previsti dalla ex- legge 440. Le iniziative di formazione, a diversi livelli, saranno rivolte al personale docente, Ata ed ai dirigenti scolastici.

Gli enti accreditatati per la formazione del personale docente possono essere individuati attraverso l’apposito elenco è consultabile sul sito internet del MIUR. È anche possibile utilizzare la carta per seguire corsi on-line, purché, avverte il MIUR, siano svolti da università, consorzi universitari e interuniversitari, Indire, Istituti pubblici di ricerca o altri enti accreditati dal Ministero, come previsto dall’art.1 comma 2 della Direttiva 90/2003. 

Possibile seguire un corso di formazione organizzato dalla scuola ove il docente presta servizio o da altre scuole, purché risulti coerente “con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione” (legge 107/2015, art. 1, comma 121). Anche le istituzioni scolastiche, infatti, si possono proporre come soggetti che offrono formazione, purché siano in possesso di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

 

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Come già segnalato ieri, il piano di formazione non obbligherà i docenti a frequentare per un certo numero di ore corsi basati su conferenze, ma li impegnerà in significativi percorsi professionali che li veda soggetti attivi dei processi formativi.

Il personale docente parteciperà alle attività di formazione deliberate dal collegio docenti nell’ambito del POF triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale.

Il riscontro di regolarità sulla documentazione prodotta dai docenti per giustificare l’utilizzo delle somme erogate per le finalità di formazione e aggiornamento professionale spetta ai revisori dei conti delle scuole.

L’eventuale cifra residua dei 500 euro che a fine anno scolastico risulti non utilizzata rimane nella disponibilità del docente per l’anno successivo (es. se ha speso 250, l’anno successivo ne avrà altri 250, non 500).

 

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