Oggi le Conseil constitutionnel francese, l’equivalente alla nostra Corte Costituzionale, ha emessola propria sentenza sulla legge approvata solo poche settimane fa (il 21 luglio) sul divieto di accesso dei minori di 15 anni ai social ed ha abrogato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni.
La Corte ha affermato, scrive Le Monde, che il divieto “costituisce una restrizione inadeguata, non necessaria né proporzionata” alla libertà di espressione dei minori di 15 anni.
I giudici, pur riconoscendo il “requisito costituzionale di tutelare il superiore interesse del minore” ritengono che che un divieto così ampio “potrebbe applicarsi ai servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati i rischi per la salute e la sicurezza dei minori“.
Liberation scrive che così, il 1 settembre (giorno in cui la legge avrebbe dovuto entrare in vigore), gli adolescenti potranno continuare a fare scrolling. Basandosi sull’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che consacra la libertà di espressione e di comunicazione, i giudici aggiungono che «[questa libertà] è tanto più preziosa in quanto il suo esercizio è una condizione della democrazia». E che le limitazioni devono essere necessarie, adeguate e proporzionate, cosa che a loro parere non avviene per questa legge.
Emmanuel Macron aveva fatto di questa misura un cavallo di battaglia e aveva ipotizzato la chiusura degli account per il rientro scolastico di settembre 2026. Ansia, depressione, disturbi del sonno, cyberbullismo: con questa legge il governo cercava di proteggere meglio i più giovani dagli effetti nocivi legati all’uso di queste piattaforme, come richiesto da numerose associazioni di tutela dell’infanzia.
La decisione odierna risulta così essere una significativa battuta d’arresto per Macron che ha immediatamente chiesto al Primo ministro, Sébastien Lecornu, di «lavorare» con urgenza a «una stesura giuridicamente solida» del testo tenendo conto «della decisione del Consiglio costituzionale e del quadro europeo». Nel comunicato stampa la Presidenza della Repubblica ha inoltre aggiunto che «la determinazione» del Capo dello Stato nel portare a termine questa riforma «entro la primavera del 2027 è assoluta».
La legge, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° settembre, mira a impedire ai giovani utenti di accedere a determinate piattaforme di social media (TikTok, Snapchat, X, Instagram) e vieta alcune funzionalità social (canali di condivisione, commenti) su siti popolari come YouTube, servizi di messaggistica (WhatsApp, Messenger) e alcuni videogiochi online. La Corte ha inoltre valutato che le deroghe al divieto siano troppo poche, riguardando solo le enciclopedie partecipative (tipo Wikipedia), i siti open source (il cui codice è visibile a tutti) e i siti a carattere scolastico o universitario.
Il ricorso alla Corte era stato promosso da parlamentari del Partito Socialista e del partito di estrema sinistra La France Insoumise che hanno chiesto di pronunciarsi solo sull’articolo 1 della legge. E infatti la Corte non si è pronunciata sul divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori a partire dal 1° settembre, anch’esso previsto dalla legge, che quindi dovrebbe restare in vigore. I motivi che erano alla base della norma riguardano la necessità di proteggere meglio i giovani dagli effetti dannosi dei social, tra cui ansia, depressione, disturbi del sonno e molestie online. Motivi sostenuti anche da numerose associazioni per la tutela dei minori e, secondo Le Monde che cita uno studio pubblicato a luglio da Arcom (l’autorità francese di regolamentazione dei media e del digitale) oltre due terzi dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni si sono detti favorevoli
Sempre oggi la Corte ha invece approvato la legge sul fine vita (che il parlamento aveva adottato il 15 luglio). Nulla si oppone dunque – scrive Le Monde – alla promulgazione della legge. Il Consiglio costituzionale ritiene infatti conforme alla Costituzione il testo adottato dall’Assemblea: «La libertà personale» di un malato di accedere alla somministrazione di una sostanza letale su sua richiesta e previo accordo di un medico è regolata da disposizioni che non violano il principio di salvaguardia della dignità della persona umana». Il Consiglio ha espresso tuttavia tre riserve (clausole) che riconoscono il diritto all’obiezione di medici, farmacisti e in certi ancasi anche di istituti sanitari privati.