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Aggiornato il 21.03.2026
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La riforma degli istituti tecnici e i rebus da chiarire: la questione delle scienze sperimentali

Ancora da avviare e già tante sono le contestazioni mosse alla riforma degli istituti tecnici, adottata con D.M. n. 29/26 per effetto del D.L. n. 45 del 7 marzo 2025, nella cornice definita dall’art. 26 del D.L. n. 144 del 23 settembre 2022. Riforma che oltretutto, come ho già avuto modo di dire, non crea nulla di stravolgente rispetto a quanto gli istituti hanno già messo in pratica in questi lunghi anni. Anni in cui, nel solco dell’autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99, tutti gli operatori scolastici hanno cercato di trovare l’equilibrio ottimale tra formazione e innovazione al fine di offrire ai propri utenti (e direi anche al territorio di riferimento) una formazione aderente e spendibile nel mondo del lavoro.

Certamente una rivisitazione degli ordinamenti degli istituti tecnici, dopo 15 anni, si imponeva e le premesse e obiettivi assegnati facevano ben sperare. Ma i quadri orari adottati con il D.M. n. 29 del 19 febbraio 2026 hanno buttato il mondo degli istituti tecnici (docenti, ATA e dirigenti) in uno sconforto, non tanto per gli obiettivi dichiarati ma soprattutto per una “presunta” valorizzazione dell’autonomia delle scuole che, purtroppo, non tenendo conto degli organici presenti in esse, almeno finché non entri a regime, non solo sarà poco praticabile ma perfino impossibile.

Infatti, sulla base solo del quadro orario “flessibile” e senza avere notizia delle classi di concorso a cui assegnare gli insegnamenti disciplinari, le problematiche sollevate disegnano un panorama pieno di difficoltà applicative, per un PTOF. rivolto all’innovazione, oltre che di allarmismo da parte dei docenti che intravedono il fantasma della “soprannumerarietà”. Tanto che i sindacati di comparto, legittimamente, stanno già sollevando gli scudi della protesta e avanzando la richiesta di confronto con il MIM. Probabilmente anche per tutto questo (sempre in assenza delle classi di concorso a cui abbinare le discipline sia per l’istruzione “generale” che per l’”indirizzo flessibile”) il MIM si è trovato costretto ad intervenire con la circolare n. 1397 del 19 marzo 2026, per mettere una “prima pezza” al quadro generale della “riforma” e fugare le problematiche sull’utilizzo dei docenti che già in fieri si sentono soprannumerari.

Nella circolare infatti si dice che nel biennio del settore economico, la quota di curriculo flessibile (66 ore per anno nel biennio – 2 ore settimanali) potrà essere utilizzata per il potenziamento delle ore di geografia (eventualmente +1) e/o di seconda lingua (eventualmente +1); mentre nel primo biennio del settore tecnologico-ambientale, la quota sarà destinata al potenziamento delle discipline scientifiche, afferenti alle “scienze sperimentali”. In tale disciplina dovrebbero confluire almeno tre classi di concorso: A50, A20, A34.

La circolare per risolvere la soprannumerarietà “certa” prevede che “con riguardo alle scienze sperimentali, tale insegnamento sarà affidato nella stessa classe a più docenti di diverse classi di concorso” (lo stesso decreto prevede già che “L’ambito delle Scienze sperimentali comprende più insegnamenti -Scienze della Terra, Biologia, Chimica, Fisica- ed è da considerarsi disciplina unica”) aprendo ovviamente altre problematiche tecniche che, prevede, potranno essere risolte “utilizzando apposite metodologie didattiche quali la progettazione interdisciplinare e le UDA” o addirittura “affidando la classe a più docenti di diverse classi di concorso”.

Però, fortunatamente, il MIM rassicura tutti affermando che “al fine di assicurare la progressiva messa a regime della revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici è allo studio l’adeguamento dell’Allegato 2-ter (n.d.r.: tale articolo disciplina l’organizzazione dei percorsi) dell’art. 26-bis, c. 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144″.

Certamente tutto questo è comprensibile perché quando si intende effettuare una riforma (questa da qualcuno definita epocale) si mettono in discussione abitudini, convenzioni ed equilibri. Proprio per questo è riconosciuto dallo stesso MIM che “il nuovo ordinamento presuppone una fase di transizione nell’ambito della quale le istituzioni scolastiche sono chiamate ad importanti scelte che riguardano soprattutto l’utilizzo della quota del curricolo”; aggiungo io a cui dovranno essere opportunamente “preparati e formati”. Mentre ad oggi vengono sollecitati (sic!) a predisporre l’organico di diritto in tempi rapidi ma senza indicare, nello stesso tempo, a quali classi di concorso assegnare le ore previste dai quadri orari. Immaginate cosa sarebbe successo se un docente avesse detto ad uno studente di studiare senza indicare né disciplina né argomento.

Ma ovviamente qualche domanda sorge spontanea anche a chi non è addentro nei tecnicismi. La legge di riferimento è del 23 settembre 2022 e in quasi quattro anni certamente ci sarebbero stati modi e tavoli negoziali sufficienti per coinvolgere sia gli attori della riforma che per rivedere quelle “criticità” che adesso sono al pettine. Orientamento nei confronti di alunni e famiglie che hanno effettuato l’iscrizione, ipotizzando un percorso di studi che probabilmente non vedranno realizzarsi e personale che ha programmato il proprio futuro tenendo conto di situazioni occupazionali ed organizzative date che probabilmente dovranno rivedere. Tutto questo è ammissibile?

Infine, per il valore formativo-professionale che riconosco ai percorsi tecnici, con amarezza constato che, nel momento stesso in cui si vuole rilanciare la formazione tecnica, tutto questo rischia di affossarla definitivamente. Qualcuno si pone il quesito?

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