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Legge di bilancio, entro il 2018 bando di concorso per DSGA

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L’ultima legge di Bilancio, approvata in via definitiva qualche giorno fa, ha previsto all’interno del pacchetto relativo alle misure sulla scuola, l’emanazione, entro il 2018, dopo oltre 15 anni di attesa, del concorso per DSGA. In attesa di capire modalità e tempistiche, facciamo il punto della situazione sulla figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Chi è il DSGA?

In qualsiasi istituzione scolastica è presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Si tratta della figura di direzione più importante e con le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Come si può leggere anche nella Tabella A del CCNL 29/11/2007 il profilo del DSGA rientra nell’Area D del personale ATA.

Le sue attività sono principalmente di tipo amministrativo, contabile e direttivo.

Il DSGA è tenuto a svolgere 36 ore settimanali, da gestire con autonomia e flessibilità durante la settimana lavorativa, con una retribuzione base, escludendo indennità, retribuzioni accessorie e anzianità, è di 1.853,23 €.

Per diventare DSGA tramite concorso, bisogna avere uno di questi titoli di studio:

– Laurea in Giurisprudenza,

– Laurea in Scienze politiche, sociali o amministrative;

– Laurea in Economia e commercio;

– Diploma di Laurea specialistica (LS 22, 64, 71, 84, 90 e 91) o Laurea Magistrale (LM) corrispondente a quelle specialistiche (ai sensi della tabella allegata al DI 9 luglio 2009).

Chi sostituisce il DSGA in caso di assenza?

In redazione arriva una domanda in merito al personale ATA, ovvero, chiedono come viene sostituito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) quando questo è assente.
La risposta viene si può ricavare dall’’art. 56, comma 4 del CCNL del 29.11.2007, in cui viene esplicitato che il DSGA, nei casi di assenza, deve essere sostituito dal coordinatore amministrativo e, nel caso di mancanza di quest’ultimo, a sostituire il direttore sarà l’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL su citato, così come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.

Lo stesso comma 4 dell’’art. 56, stabilisce che l’eventuale sostituzione del coordinatore o dell’assistente amministrativo  avviene secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

Tali disposizioni sono contenute nel D.M. n. 430 del 2000 Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”