Home Personale Malattia, quando operano le decurtazioni stipendiali?

Malattia, quando operano le decurtazioni stipendiali?

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Le assenze per malattia, con l’entrata in vigore della legge 133 del 2008, comportano una riduzione stipendiale che riguarda solo i lavoratori del pubblico impiego.

La norma in questione, infatti, all’art. 71 prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, scuole comprese, nei primi dieci giorni di assenza sia corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Si tratta della tanto contestata trattenuta sullo stipendio o decurtazione “Brunetta”, che, con l’obiettivo di contrastare il presunto fenomeno di assenteismo nelle strutture pubbliche, all’atto pratico penalizza i dipendenti assenti per malattie di breve durata pari o inferiori ai dieci giorni.

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Ma cosa accade dopo il decimo giorno?

A decorrere dall’11° giorno il datore di lavoro procede al ripristino delle indennità a carattere fisso e continuativo, lasciando fuori solo il trattamento accessorio, che viene ripristinato, a partire sempre dall’11° giorno, per le assenze superiori ai 15 giorni.

Non tutte le assenze per malattia comportano però la decurtazione dello stipendio: infatti, lo stesso art. 71 dispone che “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.

A queste tipologie di assenze il Dipartimento della Funzione Pubblica ha aggiunto anche i periodi di convalescenza post ricovero. Infatti, nel parere n. 53 del 2008 il DFP ritiene che nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete l’intero trattamento economico, senza alcuna decurtazione.

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