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Maternità e paternità: le novità illustrate dall’Inps

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Recentemente il T.U. sulla maternità e paternità ha subito alcune importanti modifiche; infatti, in applicazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è stato successivamente emanato il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, che agli artt. 2 e 8 introduce appunto alcune novità riguardanti i congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell’evento di maternità/paternità. 
A tal fine, l’Inps ha emanato una propria circolare, la n. 139 del 27/10/2011, con la quale fornisce istruzioni alle proprie sedi e importanti chiarimenti per l’applicazione delle nuove norme.

Innanzitutto, con riferimento ai casi di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno, nonché alle ipotesi di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum, con l’entrata in vigore dell’art. 2 del decreto 119/2011, fermo restando, in circostanze normali, il divieto per il datore di lavoro di adibire le lavoratrici in avanzato stato di gravidanza nonché durante il periodo di puerperio, ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum.
La lavoratrice madre in congedo di maternità può però optare per la ripresa del lavoro solo se l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza sia successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione o se è avvenuto il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità. E soprattutto se il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure convenzionato con il SSN ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell’attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata.
Riguardo all’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, l’Inps, in linea con quanto già precisato con proprio precedente messaggio n. 9042 del 18/04/2011, ritiene che la facoltà di riprendere l’attività lavorativa sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno. Per poter esercitare la facoltà, al datore di lavoro la lavoratrice deve dare un preavviso di 10 giorni.

Un’altra modifica introdotta dal suddetto d.lgs. 119/2011 interessa i riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione o affidamento. L’art. 8 del decreto in esame modifica, infatti, il comma 1 dell’art. 45 del T.U. disponendo che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia” anziché “entro un anno di vita del bambino”. Non si tratta in questo caso di una novità, perché già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 9 aprile 2003, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45 del T.U. nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. “si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, “entro il primo anno di vita del bambino” anziché “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”. Sulla base di tale sentenza, l’Inps aveva già impartito istruzioni con la circolare n. 91 del 26/05/2003, precisando, tra gli altri aspetti, che laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l’affidamento preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito dell’adozione.