Il MIM ha pubblicato una serie di FAQ riguardanti la Formazione Scuola-Lavoro (FSL). Le risposte ai quesiti più frequenti delineano un quadro che punta a bilanciare il rigore formativo con una necessaria flessibilità, garantendo il diritto all’esame anche in situazioni di particolare fragilità.
Una delle novità principali riguarda i candidati esterni. In applicazione del principio del favor partecipationis, la domanda di ammissione può essere accettata anche se il candidato non ha ancora documentato lo svolgimento della FSL, a patto che si impegni a integrare la documentazione entro il 30 marzo dell’anno d’esame.
Inoltre, il Ministero mostra un’apertura significativa per i candidati (sia interni che esterni) che si trovano in situazioni personali eccezionali e documentate, come la degenza in ospedale, la detenzione o l’impossibilità prolungata di lasciare il domicilio. In questi casi, il Consiglio di Classe ha il potere di disporre l’ammissione all’esame anche se il monte ore previsto non è stato completato, valorizzando eventuali attività parziali svolte negli anni precedenti.
Le FAQ chiariscono anche cosa si intenda per attività valide ai fini della FSL. Non è sufficiente la sola presenza in un contesto lavorativo: le mansioni non devono essere “meramente esecutive”. Per essere valide, le esperienze devono corrispondere ad attività di concetto, che richiedano un certo grado di autonomia, iniziativa e responsabilità intellettuale.
Viene inoltre data una definizione precisa di “contesto lavorativo non formale”: si tratta di apprendimenti scelti intenzionalmente dalla persona che avvengono al di fuori del sistema d’istruzione classico, includendo realtà come il volontariato, il servizio civile nazionale e il privato sociale, oltre alle imprese.
Il documento risponde anche a dubbi su percorsi scolastici non lineari:
Nel caso in cui un candidato esterno produca la domanda di ammissione agli esami di maturità senza dichiarare e documentare lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di FSL e di attività assimilabili alla FSL, ma dichiarando che si impegna a integrare la domanda con documentazione relativa a esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda stessa e il 30 marzo dell’anno in cui intende sostenere l’esame, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, tale domanda può essere comunque accettata?
Si ritiene che, in applicazione del principio del favor partecipationis, la domanda possa essere accettata. Ovviamente, la partecipazione all’esame è subordinata alla presentazione di idonea documentazione nei termini previsti dal citato articolo 6, comma 6, e al parere positivo di cui all’articolo 7 del medesimo decreto n. 226/2024.
Nel caso in cui un candidato interno o esterno si trovi in eccezionali e documentate situazioni personali (degente in luoghi di cura, detenuto o, comunque, impossibilitato a lasciare il proprio domicilio per un lungo periodo) che rendano impossibile effettuare/completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, per le attività di FSL o assimilabili alla FSL, tale candidato può essere comunque ammesso all’esame di maturità?
In considerazione delle eccezionali e documentate circostanze personali che impediscono al candidato interno o esterno di svolgere o completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, per le attività di FSL o assimilabili alla FSL, il consiglio di classe cui il candidato è assegnato può disporre l’ammissione all’esame di maturità In tale contesto potranno essere valorizzate eventuali attività di FSL o assimilabili alla FSL parzialmente svolte dal candidato nelle precedenti annualità.
Nell’articolo 2, comma 1, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, sono menzionate “le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale”. Cosa si intende per “contesto lavorativo non formale”?
Per la definizione di “apprendimento non formale” si rinvia al d. lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e in particolare all’articolo 2, comma 1, lettera c), che lo definisce come apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) (sistema di istruzione e formazione, università e istituzioni AFAM) in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
L’articolo 2, comma 2, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, stabilisce che le attività assimilabili alla FSL “devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali”. Cosa si intende con attività “non meramente esecutive”?
Le attività assimilabili alla FSL, in quanto finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali, non possono consistere esclusivamente in mansioni di carattere esecutivo. Pertanto, tali attività dovranno corrispondere – almeno parzialmente – a mansioni di concetto (attività intellettiva svolta con un certo grado di autonomia e secondo un indirizzo di personale responsabilità e di iniziativa).
Quante ore di FSL devono svolgere i candidati interni che sono in quinta quest’anno a seguito di esami di idoneità? Si possono considerare, per tale tipologia di candidati, anche attività assimilabili svolte prima di sostenere gli esami di idoneità?
L’art. 2 comma 3 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, espressamente stabilisce che “Le attività di cui al comma 1 [attività assimilabili] non sono in alcun modo riferibili a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza dell’ (…)ultimo anno di corso”. Pertanto, tale tipologia di candidati dovrà svolgere almeno un terzo del monte ore di attività di PCTO del corso di studi in cui risulta iscritta. Tali candidati, al fine della quantificazione delle ore da svolgere, possono valorizzare eventuali PCTO svolti negli anni scolastici precedenti o attività eventualmente svolte nell’ambito dei moduli di orientamento.
Nei percorsi dell’istruzione degli adulti lo svolgimento delle attività di FSL è condizione di ammissione all’esame di maturità?
Il riferimento alle attività di FSL quale requisito per l’ammissione all’esame di maturità contenuto nel dm 226/2024 non riguarda gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per adulti disciplinati dal dPR 263/2012. Alla luce della formulazione dell’art. 1, comma 33, della legge 107/2015, che ha introdotto l’obbligatorietà della FSL e che fa riferimento esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, è da ritenersi che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti le attività di FSL, attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e in quanto metodologia didattica, rappresentino un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche, come già specificato nel documento “Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola” del 2015.
Come si calcola il monte ore della FSL per gli studenti interni ammessi all’esame di maturità con abbreviazione per merito, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62?
Si ritiene che per tali candidati, che non frequentano il quinto anno, il monte ore debba corrispondere ai due terzi di quello previsto dal percorso di studi frequentato. Per la validità del percorso del candidato, le attività di FSL complessivamente svolte devono corrispondere ad almeno tre quarti del suddetto monte ore.