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20.08.2026

Mini call veloce 2026: cosa succede dopo l’assegnazione della provincia per ottenere la sede di ruolo

Con la chiusura della presentazione dell’Istanza di mini call veloce, rimangano diversi dubbi. Dopo l’assegnazione della provincia cosa succede per avere la sede del ruolo? Quando si parte con i bollettini per gli incarichi di supplenza 2026/2027? Come funzionerà il bollettino “0” per avere la continuità sul posto di sostegno?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 18 agosto insieme al nostro esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Cosa succede dopo l’assegnazione della provincia per ottenere la sede di ruolo?

A questa domanda, il prof Ficara ha risposto: “Una volta chiusa la finestra per la presentazione dell’istanza, il sistema elabora i dati e comunica la provincia assegnata ai docenti rientrati nel contingente. Successivamente, si apre una seconda fase (della durata massima di 48 ore) su Istanze Online, in cui i docenti devono ordinare, secondo il proprio gradimento, le scuole disponibili nella provincia assegnata. Entro le 24 ore successive, il sistema assegna la sede definitiva. L’assunzione in servizio è fissata per il 1° settembre 2026 alle ore 8:00, data in cui si firma il contratto a tempo determinato e inizia l’anno di prova (che si concluderà nel giugno/luglio 2027)”.

RIVEDI LA DIRETTA

Assegnazione della provincia e della sede

Fatta la domanda, gli UST (Uffici Scolastici Territoriali), procedono all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati; gli stessi devono, entro 5 giorni, comunicare l’accettazione della sede espressa e assegnata. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Preclusione a seguito dell’accettazione

Ai candidati che hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura della call veloce e che hanno accettato la sede richiesta e assegnata dall’UST di competenza, è interdetta la partecipazione:
• Alla continuità didattica su posto di sostegno;
• Al conferimento di tutte le tipologie di supplenze;
• Alla procedura dell’interpello.

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