Con la chiusura della presentazione dell’Istanza di mini call veloce, rimangano diversi dubbi. Dopo l’assegnazione della provincia cosa succede per avere la sede del ruolo? Quando si parte con i bollettini per gli incarichi di supplenza 2026/2027? Come funzionerà il bollettino “0” per avere la continuità sul posto di sostegno?
Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 18 agosto insieme al nostro esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.
A questa domanda, il prof Ficara ha risposto: “Il “bollettino zero” gestisce le conferme di continuità sul sostegno (procedura avviata dall’anno scolastico 2025/2026). Per ottenere la conferma sulla stessa scuola dell’anno precedente, devono coesistere due requisiti fondamentali:
Disponibilità del posto: la cattedra deve essere ancora vacante e disponibile nell’organico di fatto o di diritto.
Nominabilità del docente: l’algoritmo effettua una simulazione e il docente deve risultare in posizione utile per ricevere una nomina in base al proprio punteggio in GPS. Inoltre, il docente deve aver richiesto la continuità all’interno della domanda delle 150 preferenze presentata nei mesi estivi. Chi possiede entrambi i requisiti viene confermato nel bollettino zero e rimosso dai turni successivi. Chi ha la nominabilità ma non trova il posto specifico di continuità concorrerà per le altre preferenze nel bollettino uno. Statisticamente, viene confermato circa il 50% dei richiedenti“.
Fatta la domanda, gli UST (Uffici Scolastici Territoriali), procedono all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati; gli stessi devono, entro 5 giorni, comunicare l’accettazione della sede espressa e assegnata. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.
Ai candidati che hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura della call veloce e che hanno accettato la sede richiesta e assegnata dall’UST di competenza, è interdetta la partecipazione:
• Alla continuità didattica su posto di sostegno;
• Al conferimento di tutte le tipologie di supplenze;
• Alla procedura dell’interpello.