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16.03.2026

Mobilità 2026/2027: Docenti soggetti al vincolo triennale

Con la nota n° 6314 del 13 marzo 2026 il Ministro dell’Istruzione e del Merito, nel trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali sia l’ordinanza ministeriale sia i relativi allegati, ha ribadito fra gli elementi essenziali previsti dalla normativa, quali sono i vincoli triennali di permanenza che impediscono ai docenti di non poter fare domanda di mobilità, ad eccezione dei docenti che beneficiano delle deroghe previste dal CCNI.

Richiesta puntuale di sede

Il vincolo triennale previsto dalla normativa trova applicazione nei casi in cui il docente abbia ottenuto il trasferimento a seguito di espressione puntuale di scuola in tutte le tre fasi dei movimenti. La nota chiarisce inoltre che il termine sede sta a indicare l’istituzione scolastica per la quale il docente ha chiesto il trasferimento e nella quale è vincolato per tre anni.

Immissione in ruolo 2023/2024

I docenti immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024 hanno l’obbligo di permanere per un triennio nell’istituzione scolastica di svolgimento del percorso di formazione e prova, nello stesso tipo di posto e classe di concorso.

Servizio valido ai fini del triennio

Riguardo al triennio di permanenza, sono considerati validi i seguenti anni di servizio:
• Gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ove consentite dalla normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
• Gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024;
• L’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del percorso di formazione e prova;
• Gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
• L’anno in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Docenti con nomina a tempo determinato

Il vincolo triennale di permanenza riguarda anche i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo i quali possono presentare la domanda di trasferimento soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

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