Con la circolare n° 6314 del 13 marzo 2026 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha sintetizzato le novità più significative sui tempi e le modalità di presentazione della domanda di trasferimento di tutto il personale scolastico ed evidenziando la procedura per i docenti di sostegno.
La nota nel dettare i tempi per la presentazione delle domande dispone che esse vadano presentate, pena l’esclusione, in modalità telematica attraverso le istanze ON LINE (POLIS), per accedere al sistema è necessario avere una delle seguenti credenziali SPID o CIE e allegare:
• Le certificazioni per quanto usufruiscono delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI sulla mobilità 2025/2028;
• La documentazione sanitaria per i soggetti che assistono coniugi, figli e parenti non ricoverati in strutture pubbliche o private.
Le operazioni di mobilità hanno inizio e terminano secondo lo schema riportato:
• Per il Personale docente: le domande di mobilità territoriale e/o professionale hanno inizio il 16 marzo per concludersi il 2 aprile 2026 e con la pubblicazione dei movimenti il 29 maggio 2026;
• Per Personale educativo le domande di mobilità territoriale e/o professionale hanno inizio il 16 marzo per concludersi il 7 aprile 2026, con la pubblicazione dei movimenti il 4 giugno 2026;
• Per il Personale A.T.A. le domande di mobilità territoriale e/o professionale hanno inizio il 23 marzo per concludersi il 13 aprile 2026, con la pubblicazione dei movimenti il 12 giugno 2026;
• Per gli Insegnanti di religione cattolica le domande di mobilità territoriale e/o professionale hanno inizio il 21 marzo per concludersi il 17 aprile 2026, con la pubblicazione dei movimenti il 5 giugno 2026.
La nota ministeriale chiarisce che i docenti immessi nei ruoli per l’insegnamento su posti di sostegno, posti di tipo speciale e a indirizzo didattico differenziato, sono tenuti a permanere per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo, su tali tipologie di posto. Fermo restante l’obbligo di permanere per un triennio nella stessa scuola.
I docenti di sostegno, su posti speciali e a indirizzo didattico differenziato, possono presentare la domanda di mobilità dopo il superamento del vincolo triennale, a eccezione di chi usufruisce delle deroghe a tale vincolo. Fermo restante che permane il vincolo quinquennale, non solo per chi ha superato il triennio, ma anche per i docenti che ottengono il trasferimento da posto comune a posto di sostegno, a posti di tipo speciale e posti a indirizzo didattico differenziato.
Ai fini del computo del quinquennio è calcolato:
• L’anno scolastico in corso;
• L’anno scolastico in cui il docente, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto a indirizzo didattico differenziato;
• L’anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell’articolo 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto a indirizzo didattico differenziato.
I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi.
I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio.
I docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai movimenti su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il personale docente titolare su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD e in possesso di abilitazione può, qualora abbia assolto il vincolo quinquennale, presentare domanda di trasferimento su posto comune, selezionando una sola classe di concorso per cui detto personale possiede l’abilitazione.
Fermo restante la possibilità del docente che presenta la domanda di trasferimento da posto di sostegno a posto comune, di presentare anche domanda di passaggio di cattedra, purché quest’ultima sia proposta, a pena d’inammissibilità, per classe di concorso diversa da quella per la quale è stata presentata la domanda di trasferimento.