La docente X ci pone la seguente domanda: “Se nella domanda di mobilità dovessi decidere di esprimere solo quattro preferenze puntuali di scuola, con il seguente ordine: A, B, C e D. Le prime due preferenze di scuole A e B sono collocate fuori dal comune di ricongiungimento al coniuge, mentre la terza e quarta preferenza sono scuole che si trovano ubicate nel comune di ricongiungimento. Avrei comunque diritto ai 6 punti di ricongiungimento per le due scuole C e D, anche se le ho espresse come preferenze successive alle scuole A e B di altro comune?“.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, oppure ai genitori e figli per i docenti non coniugati, spetta anche per le scuole del comune di ricongiungimento oltre ad essere attribuito all’intero comune per chi dovesse esprimere solamente la preferenza sintetica dell’intero comune o del distretto che comprende il comune. A specificare questo aspetto normativo è la nota 6 alla tabella A della valutazione dei titoli della mobilità inserita nel CCNI mobilità 2025-2028.
In tale nota è scritto: “Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza di distretto che comprenda predetto comune. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile. Per il convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge 76/2016″.
La docente X può stare tranquilla per l’acquisizione dei 6 punti per il ricongiungimento, potrà indicare le due scuole del comune di ricongiungimento tranquillamente alla terza e quarta preferenza, inserendo come prime due preferenze scuole di altro comune. Il sistema riconosce i 6 punti solo alla scuola C e D, mentre non darà i 6 punti per la prima e seconda preferenza, ovvero per le scuole A e B.