Prima ora | Notizie scuola del 28 maggio 2026

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28.05.2026
Aggiornato alle 18:13

Mobilità docenti 2026/2027, venerdì 29 maggio saranno visibili tutti gli esiti dei trasferimenti e dei passaggi

Domani venerdì 29 maggio, in piena mattinata, saranno resi noti gli esiti della mbilità docenti 2026/2027. I diretti interessati potranno prendere visione dell’esito della propria istanza di mobilità sia tramite posta elettronica, all’indirizzo validato e riportato nella piattaforma delle Istanze Online, sia tramite la consultazione dei servizi di Istanze Online riferiti alla Mobilità in organico di diritto del Personale Docente.

Funzionamento dell’algoritmo della mobilità

Il sistema informatizzato della mobilità docenti funziona sulla base di un algoritmo che funziona correttamente da anni e commette pochissimi errori. Gli errori commessi sono da addebitare ai dati inseriti dai funzionari degli uffici scolastici e non dall’elaborazione dell’algoritmo nel trattare i dati inseriti. L’algoritmo gestisce circa 100.000 domande di mobilità e passaggio professionale. La mobilità 2026/2027 si divide in “territoriale” (cambiare scuola/comune/distretto/provincia restando nella stessa classe di concorso) e “professionale” (passaggio di cattedra nello stesso grado o passaggio di ruolo tra gradi diversi). Il passaggio di ruolo ha precedenza sugli altri movimenti (passaggio di cattedra e mobilità territoriale). L’algoritmo funziona tenendo conto delle seguenti tre fasi principali:

  • Fase 1: Movimenti nella medesima classe di concorso e tipologia di posto all’interno dello stesso comune (o subdistretto in comuni metropolitani).
  • Fase 2: Spostamenti sempre nella medesima classe di concorso e tipologia di posto tra comuni diversi della stessa provincia.
  • Fase 3: Mobilità interprovinciale e passaggi di ruolo e di cattedra.

Nelle Fasi 1 e 2 si utilizzano tutti i posti a disposizione, mentre nella Fase 3 si utilizzano solo i posti residui dopo le prime due fasi ma con un accantonamento del 50% dei posti per le immissioni in ruolo (il 25% dei posti disponibili per la mobilità, dopo un accantonamento iniziale del 50% per la Fase 3 stessa). Importante: L’algoritmo ragiona per fasi sequenziali; i posti liberati in una fase successiva non tornano disponibili per le fasi precedenti.

L’algoritmo considera anche le precedenze ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità del 10 marzo 2026 (es. rientro di un perdente posto nella scuola di precedente titolarità, Legge 104/92 personale o per assistenza al filgio, coniuge o genitore). A tal proposito corre specificare che la precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità è prioritaria rispetto la precedenza 104/92 personale. Le precedenze per assistenza a familiari sono ancora successive e seguono il seguente ordine: 1) figlio ; 2) coniuge; 3) genitore.

Reclamo avverso esito mobilità

Se idomani, venerdì 29 maggio 2026, nel controllare i bollettini ufficiali della mobilità 2026/2027, si dovessero trovare delle anomalie, come per esempio riscontrare che una scuola da voi espressa è stata assegnata ad un docente con minore punteggio del vostro, oppure se si rileva un mancato trasferimento rispetto a chi ha una posizione di punteggio inferiore, allora è importante vederci chiaro e fare immediatamente reclamo motivato e magari relativo accesso agli atti.

Avverso gli esiti della mobilità è possibile fare ricorso entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro e non oltre il 7 giugno 2026.

È utile sapere che in fase di pubblicazione degli esiti, in caso di rilevazioni di errori, è possibile intervenire con un reclamo ad hoc per ottenere. anche in autotutela per l’Amministrazione, una rettifica immediata dei bollettini ufficiali di mobilità.

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, come esplicitato nell’art.17 del CCNI mobilità 2025-2028 del 10 marzo 2026, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17. Quindi si può attivare una procedura di conciliazione entro massimo 15 giorni dall’atto pubblicato in cui vengono lesi i diritti dell’interessato. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale.

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