La mobilità del personale scolastico è regolata dal CCNI 2025/2028, il contratto collettivo nazionale integrativo che stabilisce le regole per docenti, educatori e personale ATA con contratto a tempo indeterminato. Il contratto può essere aggiornato in corso d’opera per recepire eventuali novità normative. Ma come funziona concretamente? Ecco una guida chiara per orientarsi.
Tre tipi di mobilità: quale riguarda chi
Il sistema della mobilità scolastica si divide in tre grandi categorie:
- Mobilità territoriale a domanda — la più comune: il docente chiede volontariamente di cambiare scuola, comune o provincia. Si può usare per avvicinarsi alla propria residenza o ai familiari, ricongiungersi ai figli minori o ai genitori anziani, rientrare nella provincia di origine, o semplicemente ottenere una sede più stabile o comoda.
- Mobilità professionale a domanda — riguarda chi vuole cambiare classe di concorso o tipologia di posto.
- Mobilità territoriale d’ufficio — non dipende dalla volontà del docente: scatta quando un insegnante diventa soprannumerario, cioè in esubero rispetto all’organico della propria scuola.
Chi può fare domanda — e chi è costretto a farlo
Per la mobilità volontaria, possono presentare domanda i docenti che hanno già completato il vincolo triennale nella scuola di titolarità. Fanno eccezione, e possono muoversi anche prima, coloro che rientrano in specifiche categorie:
Cosa succede se si diventa soprannumerari
Diverso è il caso del docente soprannumerario, individuato dalla graduatoria d’istituto — redatta dal dirigente scolastico dopo l’approvazione dell’organico e pubblicata entro quindici giorni dalla scadenza delle domande. Una volta pubblicata la graduatoria, il docente in esubero ha cinque giorni per presentare domanda. A quel punto si apre un bivio:
- Domanda vincolata: il docente chiede il rientro con precedenza nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Questo diritto è esercitabile per dieci anni, a condizione di ripresentare la domanda ogni anno e per la stessa classe di concorso.
- Domanda non vincolata (o nessuna domanda): se il docente non presenta domanda entro i cinque giorni, o la presenta ma non ottiene nessuna delle sedi richieste, viene assegnato d’ufficio a una sede disponibile, anche se non era tra quelle indicate.