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Nuove misure di adeguamento antincendio nelle scuole

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Dal 26 agosto 2016 scattano le nuove misure di  adeguamento antincendio nelle scuole, in altre parole entro il 26 novembre 2016  le scuole  devono aver attuato le misure di cui ai punti 7.0-8-9.2-10-12 del DM 26 agosto 1992.
In altre parole devono aver:

  • adeguato l’impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla Legge 86/1968,
  •  installato un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo,
  • installato estintori portatili
  •  applicato la segnaletica di sicurezza
  • effettuato controlli periodici degli impianti e dei presidi installati. 

Entro sei mesi  dal 26 ottobre 2016 ( 26 febbraio 2017 ) le scuole già esistenti al momento dell’entrata in vigore del DM 18 dicembre 1975 devono attuare i punti 2.4-3.1-5-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3, quindi dovranno:

  • separare i locali adibiti all’attività scolastica da quelli a uso diverso,
  • utilizzare materiali con una resistenza al fuoco adatta in base agli ambienti, come stabilito dal DM 26 giugno 1984,
  • regolare la larghezza delle uscite per ogni piano e l’affollamento massimo consentito per aula,
  • definire gli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attività parascolastiche (auditorium, aule magne), ad autorimesse e ai servizi logistici,
  • adeguare gli impianti di produzione del calore,
  • dotarsi di idranti e impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi.