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26.10.2026

Occupazioni e proteste, i genitori pagano i danni procurati dai figli? Le sentenze dei tribunali

Il tema delle manifestazioni, delle proteste, ma soprattutto delle occupazioni, è ritornato prepotentemente di attualità, soprattutto in questi ultimi giorni. Sono molte, come ricorda l’edizione odierna de ‘Il Sole 24 Ore’, le pronunce dei vari tribunali, anche se non è facile misurare l’equilibrio tra libertà di riunione, manifestazione del pensiero, diritto allo studio e regolare funzionamento del servizio scolastico. Protestare è sì un diritto, ma non quando si danneggiano le attrezzature scolastiche.

Le sentenze dei tribunali

Il Tribunale di Bologna, ad esempio, non ha accolto il ricorso della famiglia di un ragazzo, sanzionato dal dirigente con cinque giorni di attività sociale o culturale, dopo che era stato tra gli organizzatori di un’occupazione. Alcune catene bloccavano gli ingressi ed erano stati intonati cori ingiuriosi contro le forze dell’ordine. Secondo il Tar dell’Emilia “l’occupazione della scuola non costituisce una modalità lecita di libera espressione delle proprie opinioni ma un atto violento di prevaricazione delle altrui libertà”. L’occupazione dunque non rientrava nel diritto di riunione, la libertà di ciascun individuo finisce dove inizia la libertà altrui.

La sanzione dev’essere adottata dall’organo competente e attraverso un effettivo contradditorio. Secondo il Tar Campania la sospensione non può essere disposta direttamente dal singolo docente e non viene sanata da una successiva ratifica del consiglio di classe.

Il Tribunale di Siena invece ha assolto alcuni studenti poiché la protesta era avvenuta in modalità non invasive, permettendo lo svolgersi delle lezioni e l’accesso degli studenti.

Un altro caso, finito in Cassazione, ha confermato la rilevanza penale della condotta. Alcuni studenti, durante un’autogestione, avevano sbarrato il portone principale della scuola, consentendo solo l’entrata laterale. Secondo la sentenza l’impedimento dell’accesso a docenti, personale integri il reato di interruzione di pubblico servizio.

A pagare sono i genitori

Se poi i danni dei figli minorenni sono provati, a pagare sono i genitori. Per loro la responsabilità civile per culpa in educando (art. 2048 del codice civile). Una prova può essere la pubblicazione dei video sui social network come afferma una recentissima sentenza del Tribunale di Crotone (16 ottobre 2026). Occorre però collegare il singolo studente alla condotta contestata. Secondo il Tribunale di Bari la partecipazione alla protesta non dimostra automaticamente chi abbia bloccato gli ingressi, danneggiato i locali o impedito le lezioni.

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