Ci troviamo a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 ed uno degli argomenti più importanti che verranno trattati nei primi Collegi docenti è senza dubbio quello che riguarda l’orario scolastico settimanale e la sua formulazione.
Il Collegio dei docenti sulla formulazione dell’orario scolastico delle lezioni propone criteri specifici di natura didattica, applicando quanto previsto dall’art.7, comma 2 lettera b) del d.lgs. 297/94 in cui è definita la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.
È utile precisare che il Consiglio di istituto ha invece potere deliberante su alcuni aspetti non didattici dell’orario scolastico settimanale delle lezioni. Tali aspetti sono di natura strutturale, tipo per esempio prevedere la settimana corta dal lunedì al venerdì, quindi l’orario scolastico settimanale deve essere previsto e formulato in cinque giorni piuttosto che in sei giornate scolastiche. Un altro compito affidato al Consiglio di Istituto è quello di prevedere, eventualmente, l’orario di inizio o di conclusione delle lezioni, quindi deliberare che per esempio l’orario delle lezioni giornaliero inizi alle ore 8,20 e finisca alle ore 13,20 o che inizi alle ore 7,50 e si chiuda alle ore 12,50. Delibere del Consiglio di Istituto che devono essere chiaramente motivate e dichiarate in apposito verbale e pubblicate all’albo come previsto dall’art.43 del d.lgs. 297/94.
Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli artt. 43 e 44 del CCNL 2019-2021. Il suddetto art.43 si riferisce espressamente anche anche ai docenti impegnati nel servizio in posti integralmente di potenziamento o in posti misti composti tra orario di lezione tradizionale e ore di potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti dovrebbero avere gli stessi diritti di orario del servizio esplicati nell’art.43 del CCNL 2019/2021, compresa la pubblicazione del loro orario di servizio settimanale. È bene ricordare che nel comma 4 del succitato art.43 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nel comma 5 dell’art.43 è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Il comma 9 del suddetto art.43, specifica che l’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. Questa flessibilità prevede che in una settimana l’orario del docente della scuola secondaria non può eccedere 22 ore e non può essere inferiore alle 14 ore, cioè 18+ 4 ore oppure 18-4 ore.
È bene precisare che l’orario di servizio settimanale degli insegnanti è una competenza del dirigente scolastico disposto dagli artt. 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici. Anche per questo motivo sarebbe inopportuno pagare con il Fondo di Istituto una commissione che svolga un compito di esclusiva competenza dirigenziale. Il dirigente scolastico ha la”responsabilità legislativa” di garantire una elaborazione dell’orario scolastico che tenga conto dei criteri didattici generali deliberati in seno al Collegio docenti.
In buona sostanza con il d.lgs. 165/2001 vengono escluse in parte dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, che spettano in via esclusiva al datore di lavoro. Tuttavia il Ds deve rigorosamente rispettare i termini del contratto collettivo nazionale e in particolare proprio per quanto è previsto dall’art.43, comma 5 del CCNL scuola 2019-2021 del 18 gennaio 2024. Quindi la normativa sull’orario di servizio settimanale del docente è delineata nella parte strutturale dal contratto collettivo nazionale, lasciando al dierigente scolastico e agli organi collegiali gli aspetti organizzativi e didattici di riferimento. Per cui a decidere e formulare l’orario scolastico è sicuramente il dirigente scolastico, ma rispettando le prerogative previste dall’art.43, comma 5 del CCNL scuola 2019-2021, i principi di pari opportunità e trasparenza previsti dal d.lgs. 165/2001, ma seguendo anche le delibere ei pareri definiti in sedute collegiali.