Il personale ATA che beneficia dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 può scegliere di assentarsi per l’intera giornata oppure utilizzare il permesso soltanto per alcune ore. È inoltre possibile frazionare le ore di assenza nell’ambito della medesima giornata e alternare, nello stesso mese, permessi giornalieri e permessi orari.
A chiarirlo sono due orientamenti applicativi dell’ARAN, ID 34587 e ID 31476, che intervengono sull’applicazione dell’art. 68 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024.
L’art. 68, comma 1, del CCNL stabilisce che i dipendenti ATA, quando ricorrano le condizioni previste, hanno diritto ai tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992.
Il contratto prevede però anche una modalità alternativa di fruizione, consentendo di utilizzare tali permessi ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Secondo quanto chiarito dall’ARAN, la previsione contrattuale non sostituisce il diritto ai tre giorni previsto dalla legge, ma introduce un’ulteriore possibilità, pensata per rendere più flessibile l’utilizzo del beneficio.
Il lavoratore può quindi scegliere, in base alle proprie esigenze, se assentarsi per l’intera giornata oppure solamente per alcune ore.
Uno dei chiarimenti più rilevanti è contenuto nell’orientamento applicativo ARAN ID 34587.
Il quesito riguardava la possibilità, per il personale ATA, compreso il titolare di incarico di DSGA, di utilizzare i permessi in modalità oraria e frazionata, ad esempio usufruendo di un’ora al mattino e di ulteriori tre ore nel pomeriggio.
L’ARAN conferma questa possibilità.
Quando il dipendente non intenda assentarsi per tutta la giornata, può infatti ricorrere al permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL. Tale permesso può essere frazionato anche nell’ambito della stessa giornata lavorativa.
Non è quindi necessario concentrare tutte le ore di permesso in un unico periodo continuativo.
La possibilità riguarda il personale ATA nel suo complesso e, come espressamente precisato nel quesito esaminato dall’Agenzia, anche il personale titolare di incarico di DSGA.
La stessa impostazione viene confermata nell’orientamento ARAN ID 31476, che affronta più specificamente il caso del dipendente ATA che intenda usufruire di tre o quattro ore di permesso nella stessa giornata.
Anche in questo caso la risposta è positiva, purché venga rispettato il limite complessivo delle 18 ore mensili.
La scelta tra giornata intera e utilizzo orario produce però conseguenze diverse sul conteggio del beneficio.
Se il dipendente si assenta per l’intera giornata, l’assenza viene computata come uno dei tre giorni mensili previsti dalla Legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario che avrebbe dovuto svolgere in quella giornata.
Se, invece, l’assenza riguarda soltanto alcune ore, queste vengono detratte dal monte massimo delle 18 ore mensili.
L’orientamento ID 31476 richiama anche le regole relative alla programmazione dei permessi.
Il dipendente che intenda usufruirne deve predisporre, di norma, una programmazione mensile, da comunicare all’amministrazione di appartenenza all’inizio di ciascun mese.
La previsione ha una finalità organizzativa: permettere alla scuola di conoscere preventivamente le assenze e organizzare il servizio, contemperando il diritto del lavoratore con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica.
Non tutte le esigenze, tuttavia, possono essere programmate in anticipo.
L’art. 68, comma 3, del CCNL prevede infatti che, in caso di necessità e urgenza, la comunicazione possa essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro della giornata nella quale il dipendente intenda assentarsi.
Un altro aspetto particolarmente utile sul piano pratico riguarda la cosiddetta fruizione mista.
Il dipendente può cioè utilizzare, nello stesso mese, sia una o più giornate intere sia alcune ore di permesso.
L’ARAN, nell’orientamento ID 31476, chiarisce come effettuare il conteggio: per ogni giornata intera utilizzata devono essere sottratte 6 ore dal monte complessivo delle 18 ore mensili.
L’equivalenza è convenzionale e non dipende dall’orario effettivamente previsto nella specifica giornata.
Il contratto, infatti, nel rapportare i tre giorni alle 18 ore complessive, assume come riferimento teorico una giornata lavorativa di sei ore.
Di conseguenza, se un dipendente utilizza una giornata intera di permesso, dal monte delle 18 ore vengono considerate utilizzate 6 ore e ne restano disponibili 12. Con due giornate intere restano invece disponibili 6 ore.