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Permesso studio e permesso per assemblea sindacale, si possono fruire nella stessa giornata? Parere ARAN

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I dipendenti delle istituzioni scolastiche possono fruire nella stessa giornata di un permesso per diritto allo studio e di un permesso orario per la partecipazione ad assemblea sindacale?

L’ARAN ha in proposito pubblicato un orientamento applicativo (Id: 34589), in cui richiama la normativa contrattuale di riferimento.

Permessi studio

L’articolo 37 del CCNL del 18 gennaio 2024 disciplina i permessi relativi al diritto allo studio, prevedendo misure a sostegno dei lavoratori che intendano beneficiare di tali permessi orari, a condizione che presentino un’idonea certificazione alla propria amministrazione, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

Permesso per assemblea sindacale

Per quanto riguarda invece la partecipazione alle assemblee sindacali, espressione della libertà sindacale, la relativa normativa è contenuta nell’articolo 31 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024. Il comma 4 stabilisce che le assemblee che si tengono durante l’orario di lezione devono essere collocate all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere della scuola coinvolta. Il comma 6 specifica inoltre che la durata massima di ciascuna assemblea, se svolta all’interno della stessa istituzione scolastica o educativa nello stesso comune, non può superare le due ore.

Non c’è incompatibilità

Pertanto, considerata la disciplina prevista da entrambi gli istituti contrattuali, l’Agenzia non rileva incompatibilità nel fatto che un dipendente possa usufruire, nella medesima giornata, sia del permesso per il diritto allo studio sia di quello per la partecipazione a un’assemblea sindacale, purché vengano rispettate le condizioni e le modalità previste dagli articoli sopra richiamati.