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Registro elettronico, circolari e il diritto alla disconnessione

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Il docente quando termina il suo orario di servizio e rientra a casa, avrebbe diritto alla disconnessione, quindi non dovrebbe essere obbligato ad aprire, nelle ore pomeridiane, il registro elettronico per visionare circolari e comunicazione dirigenziali. In alcune scuole c’è invece la norma che invita i docenti alla connessione pomeridiana al registro elettronico.

Registro elettronico mezzo di comunicazione

Il registro elettronico, con tutte le sue potenzialità, è diventato un elemento molto utilizzato in tutte le scuole. Oltre ad essere utilizzato per registrare le assenze degli alunni, il diario delle lezioni, le note disciplinari, i voti delle interrogazioni e delle verifiche scritte, i compiti assegnati per la lezione successiva, le giustificazioni delle assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli studenti, serve anche per leggere le circolari e le comunicazioni dirigenziali.

Prenotazione colloquio tramite registro elettronico

Con il registro elettronico i genitori degli studenti si possono prenotare per i colloqui quadrimestrali pomeridiani o per fissare un appuntamento per il colloquio mattutino nell’ora di disponibilità del docente. Il docente è vincolato al controllo del registro elettronico per verificare le prenotazioni dei genitori ai colloqui, ogni qualvolta il genitore si prenota per il colloquio, il docente riceve anche una notifica nella propria casella di posta elettronica.

Bandi e moduli inseriti nel registro elettronico

Il docente può inserire nel registro online dispense e documenti utili per gli studenti, mentre il dirigente scolastico utilizza il registro elettronico per inviare al personale docente modulistica e bandi per progetti. Bisogna sottolineare che un bando pubblico deve comunque essere pubblicato all’albo e non può essere, per motivi di trasparenza, inserito solamente nel registro elettronico senza essere esposto all’albo.

Diritto del docente alla disconnessione

A livello di contrattazione integrativa delle scuole, si è chiamati a intervenire sul diritto del docente a staccare la spina con il lavoro una volta terminato l’orario di servizio. A tal proposito è utile ricordare che al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.22 del CCNL Scuola, è così scritto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”.

In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Non si può considerare valida e coerente con il CCNL scuola una norma che imponga al docente l’obbligo del collegamento al registro elettronico e agli altri strumenti tecnologici utilizzati, dal lunedì al sabato, tutti i giorni fino alle 19. Sembra strano ma ci sono contratti in cui si impone il diritto alla connessione a tutti i docenti.