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20.06.2026
Aggiornato alle 15:04

L’inclusione scolastica non è un privilegio, il PEI è vincolante. Il Tribunale di Torino condanna il Ministero

Ci sono decisioni giudiziarie che non si limitano a risolvere un contenzioso, ma tracciano una linea di principio destinata a incidere sul sistema educativo nazionale. L’ordinanza emessa il 17 giugno 2026 dal Tribunale Ordinario di Torino appartiene a questa categoria. Con un provvedimento netto e argomentato, i giudici hanno respinto il reclamo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, confermando integralmente la tutela dei diritti della piccola M., bambina con disabilità gravissima, e della sua famiglia. È una pronuncia che riafferma un principio fondamentale, il Piano Educativo Individualizzato non è un suggerimento, ma un atto vincolante che la scuola ha l’obbligo di rispettare.

La vicenda trae origine dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, quando il Gruppo di Lavoro Operativo aveva approvato un PEI che prevedeva undici ore settimanali di istruzione domiciliare. Il documento, frutto della valutazione multidisciplinare dei bisogni educativi e sanitari della bambina, era stato sottoscritto da tutti i componenti del GLO. Nonostante ciò, la dirigenza scolastica dell’istituto frequentato da M. aveva deciso di avviare il progetto con sole quattro ore settimanali, suddivise tra più docenti e prive della continuità necessaria. Una scelta unilaterale, priva di fondamento giuridico, che ha inciso in modo diretto sul diritto allo studio della minore.

Il Tribunale ha ricostruito con precisione la cornice normativa, ricordando che l’istruzione domiciliare per gli alunni con disabilità non può essere separata dal PEI. Una volta approvato, il piano vincola l’amministrazione scolastica, che non può ridurre le ore previste senza violare la legge 104 del 1992 e i decreti attuativi 66 del 2017 e 96 del 2019. La riduzione unilaterale delle ore, secondo i giudici, costituisce una forma di discriminazione indiretta, come già affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. È un passaggio decisivo, perché riafferma che l’inclusione non può essere compressa per ragioni organizzative interne.

Il Ministero aveva sostenuto che fosse necessario un certificato medico aggiuntivo per confermare l’impossibilità di frequenza. Il Tribunale ha respinto anche questa tesi, chiarendo che la valutazione sanitaria è già parte integrante del PEI e che richiedere ulteriori documenti significherebbe introdurre ostacoli burocratici contrari alla logica della presa in carico multidisciplinare. La scuola non può chiedere alla famiglia ciò che la legge non prevede, né può trasformare un diritto in un percorso a ostacoli.

Un altro punto centrale riguarda il ruolo dell’insegnante di sostegno nell’istruzione domiciliare. Il Ministero aveva contestato la scelta del GLO di prevedere la presenza del docente di sostegno a casa. Anche questa eccezione è stata respinta. Le linee guida nazionali non escludono affatto questa possibilità. Al contrario, la flessibilità prevista dal DM 461 del 2019 consente di adattare l’intervento educativo alle esigenze specifiche dell’alunno, soprattutto nei casi di disabilità gravissima. Il Tribunale ha riconosciuto che la scelta del GLO era pienamente legittima e coerente con la normativa vigente.

La vicenda ha assunto, nelle parole del padre della bambina, il sig. D.P., il carattere di una “questione di principio”. L’amministrazione temeva che il riconoscimento del diritto della piccola M. potesse aprire la strada a richieste analoghe da parte di altre famiglie. Ma è proprio questo il punto, i diritti non si temono, si garantiscono. E se un precedente viene creato, è perché la legge lo prevede e la giustizia lo riconosce. La sentenza di Torino non solo conferma la piena ragione della famiglia, ma condanna il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, riconoscendo la gravità della condotta amministrativa.

Questa decisione rappresenta un argine contro ogni tentativo di ridimensionare l’inclusione scolastica. Non si può dire a un bambino che, a causa della sua disabilità, non esiste alcuna possibilità educativa. Non si può accettare che la scuola pubblica abdichi al suo ruolo costituzionale. L’inclusione non è un costo, ma un investimento nella civiltà di un Paese.

La tenacia dei genitori, la determinazione dell’Avvocato Simone Bisacca e il sostegno del sindacato CUB Scuola hanno reso possibile una vittoria che appartiene a tutte le famiglie italiane. È una sentenza che parla di diritti, di dignità, di responsabilità istituzionale. E che ricorda a tutti noi che la scuola deve essere il primo luogo in cui la fragilità trova protezione, non ostacoli.

Per chi desidera approfondire la documentazione ufficiale, gli atti e i passaggi chiave della vicenda, è possibile consultare i materiali d’archivio indicati dalla famiglia e disponibili nei file originali.

L’inclusione non è un privilegio. È un diritto. E oggi, grazie a questa sentenza, è un diritto un po’ più forte.

Elisa Lo Conte

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