Una sentenza destinata a fare scuola quella pronunciata dalla Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha ribadito con forza il diritto degli studenti con disabilità grave a ricevere una copertura totale delle ore di sostegno, condannando il Ministero dell’Istruzione anche al risarcimento per “danno esistenziale”.
La vicenda riguarda un alunno minore affetto da una disabilità riconosciuta come grave ai sensi della Legge 104/1992. Nonostante la condizione del ragazzo richiedesse una supervisione costante, l’Istituto Comprensivo di riferimento aveva assegnato solo 18 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 28 effettivamente frequentate dall’alunno.
I genitori hanno presentato ricorso denunciando come tale limitazione impedisse al figlio di fruire efficacemente del diritto all’istruzione. La difesa dell’Amministrazione scolastica aveva tentato di giustificare la scelta sostenendo che, nelle scuole secondarie, il rapporto 1:1 dovesse intendersi limitato alle 18 ore di contratto dei docenti, ma i giudici hanno respinto fermamente questa interpretazione.
Il TAR ha chiarito che il diritto all’istruzione dei disabili è un diritto fondamentale “non finanziariamente condizionato”. Citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la sentenza afferma che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
Le recenti novità legislative (d.lgs. n. 62/2024) hanno introdotto il concetto di “sostegno intensivo” per i casi di gravità, che determina una priorità assoluta nei programmi dei servizi pubblici. Per i giudici, laddove l’autonomia personale sia compromessa, il sostegno deve essere permanente, continuativo e globale.
L’aspetto più significativo della decisione riguarda la condanna al risarcimento del danno esistenziale, liquidato equitativamente in 2.500 euro. Il Tribunale ha accertato che la mancanza di un sostegno adeguato ha causato al minore una “significativa regressione” documentata dalle valutazioni psicodiagnostiche.
Secondo il Collegio, ogni singola ora di lezione persa rappresenta un vulnus nel percorso di crescita dell’allievo, riflettendosi negativamente sulla sua capacità di relazionarsi con il contesto classe e di esplicare la propria personalità. La colpa dell’Amministrazione è stata ritenuta “non scusabile” data la chiarezza del quadro normativo vigente.
Oltre all’annullamento degli atti che limitavano le ore di sostegno, il Ministero e l’Istituto scolastico sono stati condannati, in solido, anche al pagamento delle spese di lite per 2.000 euro.