Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), con la sentenza n. 01777 del 21 agosto 2026, ha respinto il ricorso presentato contro la bocciatura e la non ammissione alla classe quinta di un istituto di istruzione superiore di uno studente affetto da DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento).
Il Consiglio di Classe aveva disposto la non ammissione dell’alunno evidenziando grave preparazione compromessa e insufficienze nella quasi totalità delle discipline. Nella motivazione del provvedimento, i docenti avevano sottolineato che lo studente presentava «scarsissima motivazione e partecipazione al dialogo educativo», nonostante fosse stato più volte sollecitato a un impegno costante nello studio e a una frequenza continua, e pur avendo potuto usufruire per tutto l’anno scolastico delle misure compensative e dispensative previste dal suo Piano Didattico Personalizzato (PDP).
La famiglia dello studente aveva impugnato la bocciatura dinanzi al giudice amministrativo lamentando la violazione della Legge 170/2010 (normativa sui DSA), contestando la mancata corretta attuazione del PDP e la mancata valutazione dell’incidenza del disturbo sulle prestazioni scolastiche. Già in sede cautelare, tuttavia, il TAR e il successivo appello dinanzi al Consiglio di Stato avevano negato la sospensiva dell’atto, evidenziando il quadro complessivo di gravi insufficienze, assenze ripetute e scarsa collaborazione dello studente.
Entrando nel merito, i giudici torinesi hanno confermato la legittimità della bocciatura stabilendo due importanti principi di diritto:
In base a queste argomentazioni, il TAR Piemonte ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento di 3.000 euro di spese di lite in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale chiaro: se da un lato la scuola è tenuta a garantire tutti gli strumenti di supporto previsti dalla legge per gli studenti con DSA, dall’altro il PDP non costituisce un automatismo per il superamento dell’anno in presenza di disinteresse, assenza di collaborazione e mancanza delle competenze fondamentali.