Registrati

Studente con DSA: il PDP non è uno “scudo” contro la bocciatura se mancano impegno e prove del danno

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), con la sentenza n. 01777 del 21 agosto 2026, ha respinto il ricorso presentato contro la bocciatura e la non ammissione alla classe quinta di un istituto di istruzione superiore di uno studente affetto da DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento).

La motivazione della scuola e la battaglia legale

Il Consiglio di Classe aveva disposto la non ammissione dell’alunno evidenziando grave preparazione compromessa e insufficienze nella quasi totalità delle discipline. Nella motivazione del provvedimento, i docenti avevano sottolineato che lo studente presentava «scarsissima motivazione e partecipazione al dialogo educativo», nonostante fosse stato più volte sollecitato a un impegno costante nello studio e a una frequenza continua, e pur avendo potuto usufruire per tutto l’anno scolastico delle misure compensative e dispensative previste dal suo Piano Didattico Personalizzato (PDP).

La famiglia dello studente aveva impugnato la bocciatura dinanzi al giudice amministrativo lamentando la violazione della Legge 170/2010 (normativa sui DSA), contestando la mancata corretta attuazione del PDP e la mancata valutazione dell’incidenza del disturbo sulle prestazioni scolastiche. Già in sede cautelare, tuttavia, il TAR e il successivo appello dinanzi al Consiglio di Stato avevano negato la sospensiva dell’atto, evidenziando il quadro complessivo di gravi insufficienze, assenze ripetute e scarsa collaborazione dello studente.

I principi fissati dal TAR: onere della prova e ruolo dell’impegno

Entrando nel merito, i giudici torinesi hanno confermato la legittimità della bocciatura stabilendo due importanti principi di diritto:

  1. L’onere della prova sulla causalità omissiva: quando si contesta la mancata o incompleta applicazione del PDP, spetta alla parte ricorrente fornire la prova (anche presuntiva o probabilistica) che un utilizzo integrale degli strumenti compensativi e dispensativi avrebbe, con alto livello di probabilità, consentito di ribaltare i voti insufficienti e raggiungere la sufficienza finale.
  2. L’analisi concreta delle verifiche: il TAR ha precisato che, per dimostrare l’illegittimità del giudizio di bocciatura, la parte ricorrente avrebbe dovuto analizzare le singole prove di verifica svolte durante l’anno scolastico nelle materie insufficienti, dimostrando come l’applicazione delle specifiche misure del PDP avrebbe permesso di raggiungere la sufficienza.
  3. L’indipendenza dei fattori comportamentali dal DSA: la sentenza ha evidenziato che la bocciatura è risultata motivata anche da fattori sui quali il disturbo dell’apprendimento non spiega alcuna rilevanza diretta, quali la scarsissima motivazione, la mancanza di dialogo educativo e il disinteresse nello studio.

Le conclusioni e la condanna alle spese

In base a queste argomentazioni, il TAR Piemonte ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento di 3.000 euro di spese di lite in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale chiaro: se da un lato la scuola è tenuta a garantire tutti gli strumenti di supporto previsti dalla legge per gli studenti con DSA, dall’altro il PDP non costituisce un automatismo per il superamento dell’anno in presenza di disinteresse, assenza di collaborazione e mancanza delle competenze fondamentali.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate