Una docente, che avrebbe intenzione di tentare le prove selettive del TFA sostegno XI ciclo, ci chiede: “Chi viene selezionato per la frequenza del percorso TFA sostegno, potrà assumere servizio per un incarico di docenza durante il periodo del corso universitario che porterà al conseguimento della specializzazione del sostegno?“.
È importante specificare che la frequenza di un percorso universitario TFA sostegno non è incompatibile con una contemporanea supplenza di docenza. A tal proposito possiamo affermare che è possibile frequentare il TFA Sostegno e contemporaneamente svolgere servizio per un incarico di supplenza tramite GPS, GI o adesione tramite interpello. La normativa prevede la piena compatibilità tra le attività del corso universitario e l’insegnamento.
Non solo la contemporanetà tra la frequenza dei percorsi TFA sostegno e il servizio di docenza come supplente con contratto a tempo determinato, è pienamente compatibile, ma anche lo svolgimento del titocinio diretto del TFA può essere svolto nella medesima scuola in cui il corsista sta svolgendo la supplenza. Quindi è bene sottolineare che qualora i docenti ammessi alla frequenza del TFA, stiano svolgano una supplenza di docenza in una scuola statale o paritaria, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio possono essere attivate stipulate con questi istituti scolastici in cui tali docenti svolgono il servizio, questo anche se tali scuole non fossero accreditate.
Per quanto riguarda il tirocinio diretto svolto nelle scuole dove il docente svolge supplenza è utile conoscere l’art.15, comma 13, lettera a) del DM 249/2010 : “Nel caso in cui i soggetti di cui al
presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui all’articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività“.
Di norma le Università che svolgono le attività del corso TFA sostegno, utilizzano i periodi di sospensione delle attività didattiche, compresi i giorni di sabato e domenica, per evitare l’interruzione del servizio da parte dei corsisti che sono impegnati in incarichi di supplenza. I docenti che svolgono contemporaneamente l’incarico di supplenza e il percorso TFA sostegno, possono fruire anche dei permessi previsti dalla normativa del diritto allo studio.
Il diritto allo studio nasce con la legge 300/70 per consentire agli studenti-lavoratori di conciliare il lavoro allo studio e quindi alla formazione. Anche nel CCNL scuola, quello 2019-2021, all’art.37, comma 1, specifica che ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.
I permessi del diritto allo studio sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
Tali permessi sono finalizzati a consentire la frequenza di corsi di studio nella misura massima di 150 ore individuali. Destinatario è il personale docente, educativo e ATA, compresi gli insegnanti di religione cattolica, sia in servizio ad orario intero che in part-time.
Ai sensi del CCNL 2022-2024 all’articolo 11 comma 4, lettera b4), sarà la contrattazione a livello regionale a definire i criteri per la fruizione dei permessi studio, regolando altresì una possibile scadenza diversa da quella consueta del 15 novembre, oppure prevedendo particolari disposizioni per rispondere a specifiche esigenze.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale (DPR 395/1988). La data di scadenza delle richieste dei permessi studio per l’anno scolastico 2026/2027 sarà fissata, salvo diversa disposizione a livello regionale, il 15 novembre 2026.