Un’insegnante, arrivata a 67 anni senza aver ancora maturato i contributi necessari per la pensione, si era vista respingere la richiesta di restare in servizio fino a 71 anni. Il 31 agosto 2024 sarebbe stata collocata a riposo comunque, senza stipendio e senza pensione.
Contro quel provvedimento la docente aveva fatto ricorso davanti al Tribunale di Lecce, che ha coinvolto la Corte di Cassazione tramite rinvio pregiudiziale; quest’ultima, a sua volta, ha sollevato d’ufficio la questione davanti alla Corte Costituzionale. Ecco come si è pronunciata la Consulta.
Trattenimento in servizio personale scolastico: la pronuncia della Corte Costituzionale
Con decisione assunta il 20 maggio 2026, depositata il 14 luglio e pubblicata il 15 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui dispone che il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione possa essere trattenuto in servizio fino a 70 anni e non oltre, nella misura in cui tale limite non tiene conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Un limite fisso, di fatto, che impediva ai dipendenti di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, lasciandoli senza stipendio e senza assegno previdenziale.
La problematica che ha portato la Corte Costituzionale a emettere la sentenza trova origine, come detto, nel ricorso della dipendente, volto ad accertare:
La Corte Costituzionale, nell’esaminare la problematica, è giunta alla conclusione che la disposizione di legge esistente (art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994), nella parte in cui non consente il trattenimento oltre i 70 anni, è illegittima. Per raggiungere l’età pensionabile è necessario elevare tale limite, adeguandolo alla speranza di vita, al fine di garantire il diritto alla pensione.
Limite dei 70 anni è irragionevole
Dalla sentenza si evince che il limite massimo dei 70 anni è illegittimo perché non tiene conto dell’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, così come previsto dalla normativa vigente.
La conseguenza è quella di lasciare il lavoratore in una “terra di nessuno”: troppo anziano per lavorare, troppo giovane per la pensione, in contraddizione con la logica introdotta nel sistema contributivo, nella misura in cui penalizza chi esce dal lavoro senza aver accumulato un minimo di contributi adeguati per percepire la pensione.
Ricadute sulla scuola
Le amministrazioni scolastiche, in riferimento alla sentenza, hanno il dovere di valutare con molta attenzione le richieste relative al trattenimento in servizio, considerando valido il superamento dei 70 anni e modulando l’età massima sull’adeguamento alla speranza di vita, al fine di garantire al lavoratore la pensione di vecchiaia.
Nuovo scenario previdenziale
La Corte Costituzionale, con la sentenza, afferma il principio secondo cui nessun dipendente pubblico può essere lasciato senza retribuzione e senza pensione a causa di un limite anagrafico non aggiornato alla speranza di vita.
Per la scuola ciò significa riconoscere la peculiarità di un comparto in cui molti lavoratori hanno carriere contributive discontinue, ingressi tardivi e percorsi professionali complessi.
In questo senso, la sentenza n. 125 del 2026 non è solo un intervento tecnico, ma un atto di tutela della dignità del personale scolastico e un richiamo alla responsabilità del legislatore, chiamato a garantire coerenza tra limiti ordinamentali e requisiti previdenziali.