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Vaccini, cosa devono fare scuole e famiglie: dopo i 6 anni solo sanzioni

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Mancano poche ore alla prima scadenza sulla comunicazione dei dati vaccinali degli alunni: quella riguardante gli iscritti alla scuola dell’infanzia.

Abbiamo già scritto della preoccupazione delle dirigenze scolastiche per il basso numero di certificati consegnati.

Facciamo ora il punto, riprendendo una scheda dell’agenzia Ansa, su quali sono le nuove regole, proprio perché una delle risposte più frequenti delle famiglie è quella di non essere ancora a completa conoscenza dei dispositivi imposti con il decreto vaccini nel mese di luglio.

Fino a 16 anni, da quest’anno per frequentare asili e scuole è obbligatorio essere vaccinati per 10 malattie (poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Haemophilus B, morbillo, parotite, rosolia e varicella). I genitori devono presentare copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dalla Asl (o il certificato vaccinale o un’attestazione dello stato vaccinale rilasciato sempre dalla Asl) alle scuole entro l’11 settembre per i bambini fino a 6 anni ed entro il 31 ottobre per tutti gli altri.

Se non si trova il libretto vaccinale si può presentare un’autocertificazione che sarà valida fino al 10 marzo 2018. Chi non fosse in regola con le vaccinazioni deve prendere appuntamento presso la Asl e presentare una copia della prenotazione.

 

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È bene sapere che dalla primaria in poi, quindi nella fascia di età tra 6 e 16 anni, l’alunno potrà frequentare la scuola anche se non ha effettuato una delle vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia, la mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico alla Asl territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento (colloquio informativo e, qualora non si provveda alla vaccinazione, sanzioni pecuniarie).

La vaccinazione non è obbligatoria per le malattie già contratte: è sufficiente che il medico di base o il pediatra di attesti che il minore ha già avuto la malattia.

È esente anche chi non può vaccinarsi per motivi di salute: se il bambino si trova in condizioni di salute che non gli consentono di vaccinarsi in maniera definitiva, va richiesto al pediatra o al medico di base un’attestazione per giustificare la mancata somministrazione, se invece si tratta di una malattia temporanea è possibile posticipare la data della vaccinazione fino alla guarigione, sempre presentando un’attestazione del pediatra o del medico di base.

Fino a 6 anni, quindi sono alla scuola dell’infanzia, se l’alunno ha effettuato una vaccinazione obbligatoria entro l’11 settembre potrà comunque frequentare regolarmente la scuola purché i genitori dimostrino di aver prenotato la vaccinazione alla Asl, che provvederà a eseguire la vaccinazione (o ad iniziarne il ciclo, nel caso preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.

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