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Prima Ora - Notizie del 21 luglio

21.07.2026

Vincolo triennale per la mobilità dei neoassunti, ecco come si calcola il triennio di permanenza nella scuola di titolarità

Sono in tanti i docenti neoassunti negli ultimi tre anni che ci chiedono come calcolare il triennio di permanenza nella scuola di titolarità previsto ai sensi dell’art.13, comma 5, d.lgs. 59/2017. Possiamo affermare che i docenti assunti in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024 sono ormai usciti dal famoso vincolo triennale di mobilità, avendo svolto servizio negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Calcolo del triennio di vincolo della mobilità

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono validi:

  • gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria nei casi consentiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa di riferimento;
  • gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
  • l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
  • l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti non abilitati assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione;
  • gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
  • l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo. Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 17, anche in provincia diversa da quella di appartenenza.

Le deroghe al vincolo della mobilità

Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.

Le deroghe al vincolo della mobilità territoriale e professionale sono:

a) genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

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