La bocciatura nella scuola secondaria di primo grado non può essere una decisione automatica basata sul semplice conteggio delle insufficienze, ma deve rappresentare un’estrema ratio sorretta da una rigorosa motivazione e dal previo fallimento delle strategie di recupero. Con questo principio, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sentenza 2743 /2026) ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un alunno, annullando il provvedimento di non ammissione alla classe terza adottato al termine dell’anno scolastico 2025/2026 da un Istituto Comprensivo della provincia di Palermo.
La vicenda trae origine dal verbale dello scrutinio finale, con cui il Consiglio della classe seconda aveva deliberato di non ammettere lo studente all’anno successivo a causa di valutazioni insufficienti in sette discipline: italiano, matematica, inglese, francese, geografia, scienze e arte e immagine.
Di fronte alla decisione, i genitori dell’alunno si sono rivolti alla giustizia amministrativa, impugnando la decisione contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’istituto scolastico. Nel ricorso è stato evidenziato come il rendimento scolastico del giovane fosse stato pesantemente condizionato da episodi di bullismo verificatisi durante l’anno e tempestivamente segnalati alla scuola. A seguito delle segnalazioni, tuttavia, l’istituto si era limitato a informare le famiglie degli altri studenti coinvolti, senza attivare alcun supporto psicologico o didattico né predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP). I genitori hanno inoltre lamentato la violazione della normativa che stabilisce la promozione come regola generale nella scuola media e la palese contraddittorietà del giudizio finale rispetto ai risultati dei periodi precedenti.
Nella sentenza, il TAR Sicilia ha ritenuto il ricorso fondato ed assorbente sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 62/2017.
I giudici hanno ricordato che la riforma del 2017 e le relative circolari ministeriali hanno introdotto una disciplina in base alla quale l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado è disposta in via generale anche in presenza di lacune in una o più materie. Come chiarito da una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la bocciatura può essere deliberata soltanto dopo aver attivato specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti e soltanto qualora la verifica delle possibilità di recupero dell’alunno dia esito irrimediabilmente negativo.
Nel caso in esame, il Consiglio di classe ha del tutto omesso di valutare la reale capacità del giovane di colmare le lacune durante l’anno scolastico. I docenti hanno considerato il mancato raggiungimento degli obiettivi in alcune materie come una preclusione automatica alla promozione, ignorando l’obbligo di motivare l’impossibilità di recupero e non predisponendo alcun intervento mirato, neppure a seguito degli episodi di bullismo.
In forza della pronuncia del TAR, il provvedimento di bocciatura è stato integralmente annullato. L’Istituto Comprensivo è stato ordinato di riunire con ogni urgenza il Consiglio di Classe per riesaminare la valutazione dell’alunno in vista dell’ammissione alla terza media, considerando anche l’eventuale inserimento in una sezione diversa.
Il Tribunale ha inoltre condannato in solido il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto scolastico al pagamento di 1.000 euro per le spese di lite, oltre alla rifusione del contributo unificato.