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Voto in condotta, la valutazione finale non è vincolata al voto del primo quadrimestre: contano anche i ritardi, seppur occasionali – SENTENZA TAR

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L’assegnazione del voto di condotta rientra nella discrezionalità tecnica del consiglio di classe e non può essere censurata in assenza di vizi macroscopici.

A stabilirlo è il TAR Lombardia, che con sentenza n. 30 del 7 gennaio 2025 è intervenuto in merito all’impugnazione, da parte dei genitori di uno studente minorenne, del verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2022/23 della classe seconda di un Liceo Scientifico di Gallarate, contestando l’assegnazione del voto di 8 in condotta al proprio figlio.

I ricorrenti hanno presentato tre principali censure:

  1. Violazione dell’art. 3 del D.M. 5/2009: il consiglio di classe avrebbe attribuito il voto sulla base di un singolo episodio (una copiatura non verbalizzata) anziché su una valutazione complessiva della crescita dell’alunno.
  2. Violazione del patto educativo di corresponsabilità: i genitori non sarebbero stati adeguatamente informati di eventuali problematiche comportamentali del figlio.
  3. Eccesso di potere: il voto di condotta sarebbe illogico e contraddittorio rispetto ai parametri valutativi, dato che l’alunno ha avuto un comportamento generalmente corretto, con soli due ritardi giustificati e un voto di 9 in condotta nel primo quadrimestre.

Il voto assegnato è legittimo

Il TAR ha dichiarato infondate le censure dei genitori, considerando legittimo il voto assegnato. Infatti, il consiglio di classe ha applicato correttamente i criteri previsti dall’art. 9 del Regolamento scolastico per la valutazione della condotta, secondo cui un voto di 8 corrisponde a “comportamento generalmente corretto”, con ritardi occasionali e partecipazione collaborativa se sollecitata. Il voto numerico – ha evidenziato il tribunale – sintetizza un giudizio tecnico-discrezionale che non necessita di ulteriori motivazioni.

Discrezionalità tecnica del consiglio di classe

Nella sentenza viene anche ribadita la discrezionalità tecnica del consiglio di classe, che non può essere sostituita dal giudice amministrativo, salvo evidenti irregolarità, che in questo caso non sussistono.

Il voto di 8 risulta coerente con il comportamento dell’alunno, il quale ha ricevuto una nota disciplinare e ha mostrato una partecipazione non sempre spontanea.

Valutazione complessiva

Dall’esame dei fatti, secondo il TAR, non erano emersi elementi tali da affermare che il consiglio di classe abbia basato il giudizio su un singolo episodio.

Gli insegnanti non sono obbligati a verbalizzare ogni evento rilevante ai fini del comportamento (come nel caso della copiatura). Infatti, Infatti, i professori “non sono tenuti a trascrivere ogni accadimento avvenuto durante le loro ore di lezione, né la mancata verbalizzazione li inibisce dal tenere a mente i vari episodi ai fini della valutazione complessiva del comportamento degli studenti, da rendere al termine dell’anno scolastico; l’episodio in questione non è stato registrato in quanto l’insegnante ha, evidentemente, ritenuto di non attribuirgli valore disciplinare, di tal che esso non avrebbe ex se potuto determinare l’assegnazione del voto di 8 in condotta, ma ben potrebbe essere stato considerato quale elemento sintomatico di una condotta regolare, ma non eccellente”.

E inoltre, la valutazione finale non è vincolata dal voto del primo quadrimestre: “Né rileva che, durante il primo quadrimestre, lo studente abbia conseguito un voto pari a 9, poiché tale votazione non vincola il consiglio di classe ai fini della valutazione finale dell’anno scolastico e poiché è durante il secondo quadrimestre che all’allievo è stata attribuita la nota disciplinare”.

Dal verbale di scrutinio era anche emerso che il consiglio di classe, su conforme proposta del professore di educazione civica, abbia assegnato all’alunno il voto di 8 in condotta “a fini premiali”, cioè per alzare la sua media delle valutazioni di profitto, pari a 7,5.

Assenza di violazione del Patto educativo

Il TAR ha infine evidenziato che non vi era l’obbligo di informare i genitori in assenza di problematiche disciplinari gravi.

In conclusione, il ricorso è stato respinto.

LA SENTENZA