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01.10.2026
Aggiornato alle 13:19

Decreto scuola 170: nuove regole per il PEI. Secondo il Ministero si tratta di norme di semplificazione, ma ci sono molte voci di dissenso

L’articolo 1 del Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, recante «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027», apporta significative modifiche al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le disposizioni – sostiene il Ministro – mirano a snellire le procedure amministrative, garantire la continuità didattica e assicurare la tempestiva adozione del PEI fin dall’inizio dell’anno scolastico.

Nuove scadenze differenziate per l’adozione del PEI

La riforma rimodula l’articolo 7, comma 2, lettera g, del D.Lgs. 66/2017, distinguendo chiaramente i termini di redazione in base al percorso dell’alunno:

  • Alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione: Il PEI viene redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e adottato in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre.
  • Alunni già inseriti e confermati nella medesima scuola: Il PEI definitivo deve essere redatto entro il mese di giugno. Sono consentiti eventuali aggiornamenti, correttivi o integrazioni entro le prime due settimane di ottobre, ferma restando la possibilità di revisione in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Motivazione e continuità delle ore di sostegno

Il provvedimento interviene sulla quantificazione delle risorse e sul passaggio tra gli anni scolastici:

  • Obbligo di motivazione: Il PEI non si limiterà a proporre le risorse, ma definisce con adeguata motivazione il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.
  • Mantenimento prioritario delle ore: Nel passaggio da un anno di corso al successivo, si valuta in via prioritaria (fatta salva l’assegnazione dell’organico) il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell’anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da mutate condizioni del minore.
  • Passaggi di grado istruzione: In occasione del passaggio tra diversi ordini di scuola (a partire dall’infanzia) o in presenza di sensibili variazioni di contesto, il PEI viene aggiornato specificamente anche per ridefinire le ore di sostegno necessarie.

Validità delle riunioni del GLO

Per evitare che l’assenza di singoli componenti paralizzi l’adozione dei documenti di inclusione, viene aggiunto il comma 11-bis all’articolo 15 della Legge 104/1992.
La norma stabilisce che il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) può approvare il PEI anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini di legge per l’adozione del piano.

Sull’intera operazione non mancano proteste e polemiche, molte associazioni e molti esperti sono già intervenuti per sottolineare che le nuove norme tendono ad avvalorare l’idea che la redazione e l’approvazione del PEI sia un semplice atto burocratico.
Al contrario – sostengono – il PEI è uno strumento pedagogico e didattico del tutto essenziale che va monitorato e verificato continuamente.

Leggi il decreto scuola in Gazzetta

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