L’articolo 1 del Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, recante «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027», apporta significative modifiche al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le disposizioni – sostiene il Ministro – mirano a snellire le procedure amministrative, garantire la continuità didattica e assicurare la tempestiva adozione del PEI fin dall’inizio dell’anno scolastico.
La riforma rimodula l’articolo 7, comma 2, lettera g, del D.Lgs. 66/2017, distinguendo chiaramente i termini di redazione in base al percorso dell’alunno:
Il provvedimento interviene sulla quantificazione delle risorse e sul passaggio tra gli anni scolastici:
Per evitare che l’assenza di singoli componenti paralizzi l’adozione dei documenti di inclusione, viene aggiunto il comma 11-bis all’articolo 15 della Legge 104/1992.
La norma stabilisce che il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) può approvare il PEI anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini di legge per l’adozione del piano.
Sull’intera operazione non mancano proteste e polemiche, molte associazioni e molti esperti sono già intervenuti per sottolineare che le nuove norme tendono ad avvalorare l’idea che la redazione e l’approvazione del PEI sia un semplice atto burocratico.
Al contrario – sostengono – il PEI è uno strumento pedagogico e didattico del tutto essenziale che va monitorato e verificato continuamente.