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La classe è in alternanza? La Ds dispone il recupero ore dei docenti in orario

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Ci scrive una nostra lettrice e ci chiede: “La mia classe giovedì 14 dicembre è andata, per l’intera mattinata di scuola, in un’azienda a fare alternanza. La Ds ha disposto che le ore dei docenti non svolte perché la classe era impegnata in tale attività, dovranno essere recuperate nelle prossime settimane con supplenze o attività di corsi di recupero. È legittimo questo modo di agire?”.

NORMATIVA SULL’ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI

Il modo di agire di questa dirigente scolastica è illegittimo, infatti non si tiene conto dell’art.28 del CCNL scuola 2006/2009. Nel comma 2 del su citato art.28 si precisa che si possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, tenendo conto della disciplina contrattuale.

Il comma 5 dell’art.28 del CCNL scuola chiarisce che in coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge nelle scuole secondarie in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Quindi per quanto suddetto la Dirigente scolastica non può obbligare il docente a recuperare le ore di lezione non prestate perché la classe si trovava in azienda per svolgere l’alternanza scuola-lavoro, in altri giorni della settimana, aumentando così il numero di ore settimanali di insegnamento oltre le 18. Invece la Ds avrebbe potuto utilizzare il docente che non ha la classe, in supplenze secondo il proprio orario di servizio.

Per cui il docente è sempre chiamato a svolgere il suo orario di servizio anche in assenza della classe impegnata in altre attività. Se in quell’ora il docente non dovesse venire utilizzato, la sua ora risulterebbe comunque svolta in quanto è dovuto restare a disposizione della scuola.

Non può essere considerato legittimo da parte del dirigente scolastico, rimandare l’impegno orario del docente che non ha la classe in altra occasione come si fa con i permessi brevi richiesti ai sensi dell’art.16 del CCNL scuola.