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Le funzioni strumentali sono identificate dal Collegio dei docenti

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Nasce una diatriba tra alcune slide di ANP pubblicate in un corso di aggiornamento e le effettive prerogative assegnate dal contratto al Collegio dei docenti.

Nella slide n.10 di questo corso di aggiornamento è scritto che: ”Le funzioni strumentali (le aree sono scelte dal Collegio e le persone sono individuate dal dirigente) – come di consueto”. Quindi secondo il sindacato dei Presidi le funzioni strumentali sarebbero individuate dai Dirigenti scolastici, mentre al Collegio dei docenti è consentito scegliere solo le aree e non le persone.

COSA DICE IL CONTRATTO SULLE FUNZIONI STRUMENTALI

La normativa delle funzioni strumentali resta a tutti gli effetti l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009. In tale norma, al comma 1, è scritto: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.

Invece al comma 2 del suddetto art.33 è specificato che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto”.

Poiché la legge 107/2015 non ha nemmeno minimamente diminuito i poteri collegiali, appare evidente che la slide 10 di ANP risulta ambigua e sicuramente in contrasto con il comma 2 dell’art.33 del CCNL scuola.

ALTRA SLIDE DI ANP SU COLLABORATORI DEL DS

La slide n.11 afferma che con il FIS si possono pagare i docenti individuati dal dirigente fino al 10% dell’organico. Per cui secondo ANP sarebbe lecito che il DS paghi con il fondo di Istituto tutto il suo staff di direzione.

COSA DICE IL CONTRATTO SUL PAGAMENTO DELLO STAFF DI DIREZIONE CON IL FIS?

Non sarebbe possibile pagare con il FIS più di due collaboratori scelti dal DS. Infatti il comma 2 lettera f) dell’art.88 del CCNL scuola afferma che con il fondo vengono retribuiti i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL.