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Liquido giallo nella borraccia di un compagno: non era pipì, ma succo di frutta. Il TAR annulla il 6 in condotta

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso dei genitori di uno studente di un Liceo Scientifico di Siena, annullando la votazione di 6/10 in comportamento e la conseguente sospensione del giudizio scolastico. Il provvedimento impugnato imponeva all’allievo anche la redazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, nonostante lo studente avesse riportato voti ampiamente sufficienti (tra il 6 e il 9) nella quasi totalità delle materie e avesse ricevuto soltanto due note sul registro durante l’intero anno scolastico.

L’accusa di bullismo e gli episodi contestati

A fondamento della penalizzazione, il Consiglio di Classe aveva inserito a verbale una motivazione particolarmente pesante, definendo gli eventi come un vero e proprio “episodio di bullismo che ha offeso la dignità di un altro studente”, accusando il ragazzo di un comportamento non rispettoso e dannoso per l’equilibrio della classe. Nello specifico, la condotta contestata si riferiva a due distinti momenti:

  • La gita nel Regno Unito: la temporanea sottrazione del cellulare a un compagno, poi restituito dopo il richiamo della docente accompagnatrice, la quale aveva espressamente scelto di non formalizzare alcuna nota disciplinare per dare fiducia all’allievo a fini educativi.
  • L’episodio nello spogliatoio: l’ingresso non autorizzato nei locali della palestra. In quell’occasione aveva nascosto gli effetti personali di un compagno e versato un liquido giallo (risultato poi essere semplice succo di frutta) nella sua borraccia.

Il punto centrale della pronuncia riguarda la qualificazione del fatto come bullismo e le procedure necessarie per sanzionarlo. Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2025-2028), lo stesso Liceo ha stabilito che, di fronte a un “singolo episodio di bullismo”, il voto di 6 in condotta può essere attribuito solo a precise condizioni: l’istituto deve aver prima irrogato una sanzione di natura educativa e riparatoria e deve aver successivamente accertato la mancata consapevolezza del ragazzo circa la gravità delle sue azioni.

I giudici del TAR hanno accertato che la scuola non ha mai adottato alcuna sanzione educativa o riparatoria preliminare, né ha svolto alcuna verifica o istruttoria sulla consapevolezza dello studente. Applicando il principio dell’autovincolo, il Tribunale ha ricordato che le istituzioni scolastiche sono obbligate a rispettare rigorosamente le regole e i criteri di valutazione che esse stesse si sono date nel proprio PTOF.

La violazione del contraddittorio e del legittimo affidamento

Oltre al mancato rispetto del regolamento interno, la sentenza ha evidenziato gravissime crepe procedurali sul piano del diritto di difesa. In base allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998), nessun alunno può subire una sanzione disciplinare senza essere stato previamente invitato a esporre le proprie ragioni. Nel caso in questione, non è mai stato avviato alcun procedimento disciplinare formale.

È stato inoltre violato il principio del legittimo affidamento: pochi giorni prima dello scrutinio, durante un colloquio formale, il Dirigente Scolastico aveva rassicurato la famiglia affermando espressamente che non si sarebbe proceduto con una contestazione di addebito. Ciò nonostante, il Consiglio di Classe ha poi inflitto la sanzione in sede di valutazione finale, attribuendo al ragazzo una penalizzazione persino più grave di quella derivante da un formale provvedimento disciplinare.

Condanna del Ministero e ripristino delle garanzie

Riconosciuta la totale assenza dei presupposti normativi e regolamentari, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro. La sentenza ribadisce che anche di fronte a contestazioni delicate come quelle legate al bullismo la scuola non può prescindere dalle garanzie procedurali e dal rispetto delle proprie norme interne.

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