Home Personale Permessi retribuiti personale ATA, cosa spetta e quando possono essere fruiti

Permessi retribuiti personale ATA, cosa spetta e quando possono essere fruiti

CONDIVIDI

Per il solo personale ATA, il CCNL 2018 ha apportato importanti modifiche all’art. 15 (Permessi retribuiti) del vecchio CCNL 2007, sostituito in parte dal nuovo art. 31, rubricato “Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari” e dal successivo art. 32 “Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge”.

Vediamo quali sono i permessi retribuiti spettanti al personale ATA.

Permessi per concorsi o esami

Al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato spettano 8 giorni retribuiti complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio, per la partecipazione a concorsi o esami. È necessaria idonea documentazione anche autocertificata. I permessi sono erogati a domanda da presentare al Dirigente scolastico.

Permesso per lutto

Spettano inoltre 3 giorni, anche non continuativi per ogni evento relativamente a lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado. Anche in questo caso serve idonea documentazione giustificativa, anche autocertificata. I permessi sono erogati a domanda da presentare al Dirigente scolastico.

Per motivi personali o familiari

Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Tali permessi non riducono le ferie, non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora, sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio, non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore, possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa, sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Durante la fruizione di tali permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ferie

Al dipendente spettano 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

Congedo matrimoniale

Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Permessi per disabilità

Ove ne ricorrano le condizioni, il personale ATA ha diritto a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Altri permessi

Infine, il personale ATA ha diritto, purché ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, quali ad esempio:

  • permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo
  • permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica).