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Precari, quali permessi spettano a docenti e personale ATA

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I permessi sono un diritto del personale scolastico. Tuttavia, alcune tipologie potrebbero spettare solo al personale docente o ATA a tempo indeterminato, mentre per i precari non valgono. A seguito di diversi quesiti, facciamo chiarezza su quali sono i permessi che spettano al personale a tempo determinato.

Permessi retribuiti supplenti

Per quanto riguarda i permessi retribuiti, destinati al personale della scuola a tempo determinato, questi sono:

– tre giorni di permesso per lutto: coniuge, convivente o componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado

– 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)

– 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini di primo grado (anche di II grado in particolari situazioni) con handicap in situazione di gravità (art. 33 Legge 104/92).

Tali permessi non riducono ferie e tredicesima.

Generalmente, il permesso viene utilizzato in giorni diversi della settimana.

Permessi non retribuiti supplenti

Per quanto riguarda invece i permessi non retribuiti per il personale assunto a tempo determinato, possiamo suddividerli in:

– Sei giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per motivi personali e familiari. Si badi bene, che il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato.

– Otto giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipazione a concorsi ed esami.

Permessi per diritto allo studio

Anche i precari hanno diritto a 150 ore di permesso per diritto allo studio.

Nello specifico, il permesso può essere richiesto per la partecipazione a:

• corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente;
• corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per
l’insegnamento su posti di sostegno;
• corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
• corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.

Si ha diritto a 150 ore di permesso per anno solare. La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali, e quindi, occorre consultare anche il contratto decentrato regionale.

Il dirigente scolastico garantisce, ricorda anche la Flc Cgil, che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione, come riporta lart. 64 del CCNL 2006/2009, confermata dal nuovo CCNL.

La domanda è da indirizzare all’UST, per il tramite del capo d’Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno, salvo diversa scadenza prevista a livello regionale.

Permessi brevi

Ricordiamo infine che i precari possono utilizzare anche i permessi brevi, ovvero possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina.

Il tetto massimo per anno scolastico è pari all’orario di servizio settimanale, quindi 36 ore per il personale ATA, invece per i docenti 18, 24 o 25.