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Coronavirus, certificato medico per gli studenti che fanno oltre 5 giorni di assenza

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Le assenze degli studenti oltre i 5 giorni andranno giustificate con certificato medico.
Lo stabilisce il dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus firmato ieri sera che coordina le varie ordinanze degli ultimi giorni, come riferisce l’Ansa.

La disposizione riguarda le nove regioni che negli ultimi anni avevano fatto cadere l’obbligo risalente al 1967, ovvero la Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, le Province autonome di Trento e BolzanoLazio e Marche.

Il Ministero dell’Istruzione è in campo, – si legge in un comunicato stampa del Miur – ci stiamo raccordando con tutte le autorità competenti per dare messaggi che rassicurino e supportino i nostri studenti, le famiglie, il personale scolastico. La nostra comunità scolastica sta dando una risposta molto positiva in tutto il Paese”.

In mattinata vertice Governo-Regioni per discutere delle misure di emergenza.

Nel frattempo, sono saliti a oltre 260 i casi di contagio e 6 in totale le vittime in Lombardia. Positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali.

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Coronavirus e anno scolastico, cosa dice la normativa

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le Regioni, ogni anno, definiscono il calendario scolastico regionale.

In particolare, l’art. 74, comma 7 – bis dispone che: “La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193 – bis, comma 1”, il quale a sua volta recita: “Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3”.

Di norma, le Regioni, nella determinazione del calendario scolastico, ottemperano a quanto previsto dal sopra citato articolo aggiungendo, ai 200 giorni minimi ai fini della validità dell’anno scolastico, alcuni giorni, per permettere al consiglio di circolo o di istituto di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, consentendo così di effettuare eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti.

Cosa succede in caso di eventi eccezionali? La nota del Miur prot. n. 1000 del 2012 ha chiarito che, al ricorrere di situazioni particolari (nello specifico, la nota si riferiva ad eccezionali eventi atmosferici, ma si ritiene si possano ricomprendere anche elezioni amministrative e/o politiche, referendum, emergenze sanitarie, ecc.), “si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.

La nota del 2012 aggiunge anche che “le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati”.

Numero di assenze

La normativa vigente prevede che “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Coronavirus, le due cose da sapere

Ricapitolando, nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola o di sospensione dell’attività didattica per evento imprevedibile o per oggettiva impossibilità di espletare la prestazione lavorativa;

è fatta salva anche la validità dell’intero anno scolastico in caso che la chiusura prolungata delle scuole faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei fatidici 200 giorni.

Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a:

motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);

terapie e/o cure programmate;

donazioni di sangue;

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi;

motivi religiosi debitamente documentati.

Sono considerate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:

entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e autorizzate sul libretto delle assenze dalla dirigente scolastica o dai suoi collaboratori;

assenze collettive;

assenze dalla scuola nel caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate e attività organizzate in orario curriculare.

Mancato conseguimento limite minimo di frequenza

Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento 122/2009il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza obbligatoria comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o alla maturità.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Tali circostanze sono oggetto di accertamento preliminare da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

 

La mappa dell’ateneo di Baltimora (clicca qui)

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