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22.04.2026

Decreto Sicurezza 2026 approvato alla Camera: arresto in flagranza per chi aggredisce docenti, le misure per la scuola

Decreto Sicurezza 2026, arriva l’approvazione alla Camera dopo che nella giornata del 17 aprile, con 96 voti a favore e 46 contrari, il Senato ha approvato la conversione in legge del nuovo decreto sicurezza adottato a fine febbraio dal Consiglio dei Ministri.
Alla Camera, al netto delle inevitabili tensioni politiche determinate anche dai vincoli posti dal Quirinale, il la cenversone del decreto è stata approvata con ampia fiducia, 203 sì, 117 no e 3 astensioni.

Il decreto “sostitutivo”

Il dl, lodato di recente dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è stato praticamente “sdoppiato”. Come riporta Il Sole 24 Ore, sarà presto approvato un nuovo decreto “sostitutivo” per risolvere il nodo della norma del decreto Sicurezza, finita sotto la lente del Quirinale, che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che si occupano dei rimpatri volontari dei loro assistiti. È questa l’ipotesi che si è fatta largo in queste ore nell’esecutivo.

In pratica, contestualmente alla promulgazione della legge di conversione del Dl sicurezza sarà approvato e promulgato un nuovo decreto legge che sostituirà l’articolo 30 bis sui rimpatri. In questo modo il governo non corre il rischio che il decreto decada per l’ostruzionismo delle opposizioni. Il provvedimento sulla sicurezza sarà quindi approvato così com’è dalla Camera e subito corretto con il nuovo decreto legge, che dovrebbe andare in Gazzetta insieme alla legge approvata da Montecitorio.

Le misure sulla scuola

Ecco una sintesi dei punti principali del decreto che riguardano la scuola:

1. Tutela penale del personale scolastico

L’Articolo 11 è interamente dedicato al rafforzamento della protezione del personale della scuola contro gli episodi di violenza. Le misure principali includono:

  • Inasprimento delle pene: viene modificato il codice penale (Art. 583-quater) per introdurre una fattispecie specifica di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.
  • Sanzioni detentive: la pena prevista è la reclusione da due a cinque anni, che aumenta significativamente in caso di lesioni gravi (da quattro a dieci anni) o gravissime (da otto a sedici anni).
  • Arresto obbligatorio: viene previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per chi commette delitti di lesioni personali ai danni del personale scolastico.

2. Aggravanti per reati commessi nei pressi di scuole

L’Articolo 1 prevede un’aggravante specifica (pena aumentata da un terzo alla metà) per il porto ingiustificato di strumenti atti a offendere se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di istituti di istruzione o di formazione.

3. Disciplina e incompatibilità dei docenti (Proposte)

Tra gli emendamenti discussi (es. G7.3001), emerge la proposta di valutare l’opportunità di avviare procedimenti disciplinari e l’eventuale destituzione per i docenti che commettono delitti non colposi contro l’ordine pubblico o delitti violenti contro la persona, qualora accertati con sentenza definitiva e ritenuti incompatibili con la funzione educativa.

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